Numerose disposizioni fiscali nel corso degli anni hanno consentito alle imprese di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa, finalizzata a ridurre le plusvalenze imponibili in sede di realizzo e ad incrementare gli ammortamenti: in sostanza, il legislatore ha permesso ai soggetti interessati di fruire di una tassazione più lieve in ragione del fatto che i beni in questione sono impiegati per l’esercizio dell’attività economica.
L’ultima normativa di rivalutazione emanata è costituita dall’art. 1, commi 940 e ss., della legge 30.12.2018, n. 145, che sostanzialmente ricalca le previsioni delle precedenti rivalutazioni della legge n. 208/2015 (art. 1, commi 889 e ss.) e della legge n. 232/2016 (art. 1, commi 556 e ss.), a loro volta “ispirate” alla rivalutazione dei beni di impresa di cui agli artt. 10-6 della legge n. 342/2000 e alle successive “variazioni sul tema”.
In quella rivalutazione “originaria”, le imposte sostitutive applicabili sui maggiori valori rivalutati era del 19% (beni ammortizzabili) e del 15% (beni non ammortizzabili), a fronte di un’aliquota IRPEG ordinaria del 37%; nelle nuove versioni, sono invece previste aliquote sostitutive del 16% e del 12% a fronte di un’aliquota IRES ordinaria del 24%.
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo (in caso di esercizio solare, dal 2021) e, con riferimento alle plus e minusvalenze in caso di realizzo, dal quarto esercizio successivo (2022).
Aspetti generali
La rivalutazione può riguardare i beni delle imprese, ai quali conferisce maggiori valori contabili e/o fiscali ai cespiti patrimoniali dell’impresa, con effetti associati – per quanto riguarda l’ambito fiscale – a una riduzione di imposte nella forma di maggiori ammortamenti e minori plusvalenze all’atto della cessione.
Secondo quanto affermato al comma 940 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, alla nuova rivalutazione dei beni delle imprese – cui possono accedere i soggetti non IAS adopter - risultano applicabili le disposizioni del capo I, sezione II, della legge n. 342/2000 (artt. 10 e seguenti).
Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'attività di impresa (immobili merce), risul