Numerose disposizioni fiscali nel corso degli anni hanno consentito alle imprese di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa, finalizzata a ridurre le plusvalenze imponibili in sede di realizzo e ad incrementare gli ammortamenti: in sostanza, il legislatore ha permesso ai soggetti interessati di fruire di una tassazione più lieve in ragione del fatto che i beni in questione sono impiegati per l’esercizio dell’attività economica. La Legge n. 145/2018 sostanzialmente ricalca le previsioni precedenti in tema di rivalutazione, apportando alcune variazioni sul tema…
Numerose disposizioni fiscali nel corso degli anni hanno consentito alle imprese di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni di impresa, finalizzata a ridurre le plusvalenze imponibili in sede di realizzo e ad incrementare gli ammortamenti: in sostanza, il legislatore ha permesso ai soggetti interessati di fruire di una tassazione più lieve in ragione del fatto che i beni in questione sono impiegati per l’esercizio dell’attività economica.
L’ultima normativa di rivalutazione emanata è costituita dall’art. 1, commi 940 e ss., della legge 30.12.2018, n. 145, che sostanzialmente ricalca le previsioni delle precedenti rivalutazioni della legge n. 208/2015 (art. 1, commi 889 e ss.) e della legge n. 232/2016 (art. 1, commi 556 e ss.), a loro volta “ispirate” alla rivalutazione dei beni di impresa di cui agli artt. 10-6 della legge n. 342/2000 e alle successive “variazioni sul tema”.
In quella rivalutazione “originaria”, le imposte sostitutive applicabili sui maggiori valori rivalutati era del 19% (beni ammortizzabili) e del 15% (beni non ammortizzabili), a fronte di un’aliquota IRPEG ordinaria del 37%; nelle nuove versioni, sono invece previste aliquote sostitutive del 16% e del 12% a fronte di un’aliquota IRES ordinaria del 24%.
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo (in caso di esercizio solare, dal 2021) e, con riferimento alle plus e minusvalenze in caso di realizzo, dal quarto esercizio successivo (2022).
Aspetti generali
La rivalutazione può riguardare i beni delle imprese, ai quali conferisce maggiori valori contabili e/o fiscali ai cespiti patrimoniali dell’impresa, con effetti associati – per quanto riguarda l’ambito fiscale – a una riduzione di imposte nella forma di maggiori ammortamenti e minori plusvalenze all’atto della cessione.
Secondo quanto affermato al comma 940 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, alla nuova rivalutazione dei beni delle imprese – cui possono accedere i soggetti non IAS adopter – risultano applicabili le disposizioni del capo I, sezione II, della legge n. 342/2000 (artt. 10 e seguenti).
Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’attività di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell