Via libera alla nuova certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Il modello va rilasciato entro il 31 marzo 2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2018. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Gli operatori dovranno utilizzare il nuovo modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018
Via libera alla nuova certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Il modello va rilasciato entro il 31 marzo 2019 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2018.
La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Gli operatori dovranno utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, prot. n. 10663/2019, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018.
Regime di tassazione degli utili societari
Il nuovo schema di certificazione recepisce le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 999 a 1006 della legge 27.12.2017, n. 205 – legge di bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Tuttavia, le disposizioni previgenti, di cui al Decreto 26 maggio 2017, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 (art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017).
In sostanza, nel caso in cui il percipiente è titolare di partecipazioni qualificate – ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea – ed a