Premessa generale
Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) le variazioni intervenute nel periodo 2018 attraverso la compilazione del Modello EAS entro la data del 01 aprile 2019.
La presentazione del Modello EAS è un requisito utile per la concessione agli Enti interessati dei benefici fiscali (detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati come chiarito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e n .45/2009).
Vi è tuttavia da rimarcare che gli Enti interessati possono adire alla procedura della “Remissione in bonis” di cui al Decreto Legge n.16-2012 e pertanto, nel caso di mancato invio del Modello nei termini previsti, può fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali, se inoltra il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e provveda contestualmente al versamento di apposita sanzione (nel caso di specie, in assenza di invio del modello EAS entro la data del 01 aprile 2019, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello EAS entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile (scadenza prevista per l'invio del modello reddito 2019 relativo al 2018) e versare la sanzione di euro 258 tramite modello F24 codice tributo 8114 (l'importo non può essere compensato con altri crediti).
In assenza della procedura della Remissione in bonis (circolare A.E. n. 18-2018) la presentazione tardiva del Modello EAS non consente di poter usufruire dei benefici fiscali per le operazioni effettuate prima della sua presentazione (sono invece esentate le operazioni effettuate dopo la presentazione tardiva del mod