Le significative novità che affollano gli adempimenti da osservare nella campagna bilanci 2019 per i bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2018, aprono la strada alla possibilità di sfruttare la norma contenuta nell’art. 2364 del codice civile per le Spa (e art. 2478 – bis per le Srl) che concede il rinvio a 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione dell’assemblea ordinaria che dovrà deliberare sul bilancio chiuso, per i soggetti con esercizio solare, al 31/12/2018, quando lo richiedano le particolari esigenze che attengono alla struttura e all’oggetto della società, con l’obbligo degli amministratori di segnalare tale possibilità nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 del codice civile
Società di capitali: si può fruire della proroga per l’approvazione del bilancio?
La domanda che in questi giorni spesso ricorre negli uffici amministrativi delle società di capitali è se è possibile nella campagna bilanci 2019 (riferita ai bilanci 2018) fruire del maggior termine di 180 gg. previsto dall’art. 2364 del cod. civ. per le Spa (e 2478-bis per le Srl) per la convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci che dovrà deliberare sul bilancio d’esercizio, ordinariamente, chiuso al 31/12/2018.
Su queste stesse pagine, la dottrina si è pronunciata al riguardo facendo un’ampia analisi del tema con risposte che vanno nella direzione di consentire il differimento[1].
Il responsabile Fisco del CNDCEC Gilberto Gelosa, intervistato dalla stampa specializzata, ha risposto alla domanda:
“Quali impatti è possibile aspettarsi per i professionisti che assistono le imprese nella redazione dei bilanci, alla luce delle novità più rilevanti in tema di principi contabili nazionali?”
Il Collega ha sottolineato che innanzitutto occorrerà consolidare le significative novità in materia di bilancio avutesi con il D.Lgs. 139/2015, a decorrere dall’esercizio che iniziava il 01/01/2016.
Dovranno, inoltre, essere tenute in debita considerazione le più specifiche novità introdotte dalla legislazione speciale e dai principi contabili nazionali e, in ultimo, esaminare con attenzione le tematiche più critiche che possono presentarsi nei bilanci 2018 nell’applicazione delle disposizioni vigenti.
Si pensi, ad esempio, alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa ex legge n. 145/2018 o ancora gli obblighi comunicativi in Nota Integrativa disposti ai sensi delle legge n. 124/2017 in relazione a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalla PA di importo superiore a 10 mila euro, che potrebbero allungare i tempi necessari per la predisposizione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018, che appaiono incompatibili con la scadenza ordinaria dei 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio.
Le condizioni per la proroga degli adempimenti (art. 2364 e art. 2478-bis del cod. civ.)
Le disposizioni civilistiche in tema di approvazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, prevedono l’obbligo di approvazione da parte dell’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine, tuttavia, può essere differito di 60 giorni (quindi l’approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio) in presenza:
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- di apposita clausola dello statuto;
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- particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.
Le due condizioni non devono essere necessariamente presenti entrambe; mentre è sufficiente la presenza di una delle due.
Qual’è l’organo che accerta la sussistenza della condizione di prorogabilità del bilancio d’esercizio?
È l’organo amministrativo che deve verificare la presenza delle condizioni che consentono di differire la convocazione della assemblea dei soci per le d