Il Decreto fiscale n. 119/2018 ha previsto, tra le altre novità, la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione, resasi necessaria a seguito delle criticità emerse dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, colmando così in parte il vuoto normativo creatosi successivamente al 31 dicembre 2017
Premessa
Gli impianti di cogenerazione effettuano una produzione contemporanea di energia meccanica, trasformata in energia elettrica, e di calore. Quest’ultimo viene poi utilizzato per il riscaldamento di edifici e/o per processi industriali. Uno dei primi impianti di cogenerazione ad operare nel nostro paese fu creato a Brescia, nella centrale Lamarmora: era il 1978[1].
Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16[2], recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44[3], ha disciplinato, tra l’altro le accise per i combustibili impiegati negli impianti di cogenerazione.
In particolare l’articolo 3 bis, comma 1, così disponeva: “In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di