Proponiamo un’opinione controcorrente in tema di sanzioni sulla fatturazione elettronica: quando scattano le sanzioni per violazioni dei termini nella trasmissione delle fatture elettroniche? L’opinione dell’Agenzia sembra contraddittoria e penalizzante per i contribuenti
Appare rivedibile la risposta data dall’Agenzia delle Entrate, a Telefisco 2019, sulle sanzioni per violazioni dei termini nella trasmissione delle fatture elettroniche, con la quale sostiene sulla doppia sanzione irrogabile:
– quella prevista per le violazioni relative alla documentazione e registrazione delle operazioni IVA (Art. 6 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 471/1997)
– e quella per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. 471/1997).
Si pensava che con la circolare 42/2016 l’Agenzia Entrate avesse abbandonato tale forma di pensiero incrociata in precedenza con la circolare 28/2011.
Ma perché l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate appare infondata?
L’interpretazione fornita dell’Agenzia delle Entrate è a mio parere sbagliata nel suo presupposto perché l’omessa o tardiva fatturazione non configura mai il presupposto della violazione dell’omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’IVA periodica.