Le funzioni attribuite dalla legge all’OCC nella liquidazione del patrimonio

La legge n. 3/2012, in origine, non prevedeva una alternativa liquidatoria alla soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamento, essendo, la liquidazione, prevista solo come fase esecutiva dell’accordo di composizione omologato. La procedura di liquidazione dei beni è ora regolata nel Capo II ed è strutturata sullo schema del fallimento, articolandosi nelle fasi dell’apertura con nomina del liquidatore da parte del tribunale, dell’inventario dei beni e della formazione dello stato passivo. Fondamentali nella liquidazione del patrimonio le funzioni dell’OCC che, quando è nominato il liquidatore, sono simili a quelle svolte dal curatore nel fallimento.

La legge n. 3/2012, nella sua configurazione primigenia, non prevedeva una alternativa liquidatoria alla soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamento, essendo, la liquidazione, prevista solo come fase esecutiva dell’accordo di composizione omologato.

 

Procedura di liquidazione dei beni

La procedura di liquidazione dei beni è ora regolata nel Capo II (art. 14 – ter e 14 – terdicies l.n. 3/2012) ed è strutturata sullo schema del fallimento articolandosi nelle fasi dell’apertura con nomina del liquidatore da parte del tribunale (art. 14 quinquies l.n. 3/2012); dell’inventario dei beni (art. 14 – sexies l.n. 3/2012); della formazione dello stato passivo (art.14- septies. l.n. 3/2012).

Si tratta, nondimeno, di un’utile, ulteriore strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, delineato come procedimento esecutivo- espropriativo dell’indole concorsuale, avente ad oggetto l’intero patrimonio del debitore, fatta eccezione dei beni espressamente esclusi.

Le funzioni dell’OCC nella liquidazione del patrimonio, quando è nominato il liquidatore, sono simili a quelle svolte dal curatore nel fallimento, procedura a cui evidentemente il legislatore si è ispirato. Tuttavia, prima della apertura della liquidazione l’OCC svolge delle funzioni tipiche del consulente del debitore.

Nello specifico, l’OCC nella procedura di :

  • assiste il debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio (art. 14 – ter, comma 1 e 2);
  • allega alla domanda di liquidazione una relazione particolareggiata che deve contenere (art. 14 – ter, comma 3):

    a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    c) il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
    d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

 

Funzioni del liquidatore

Una volta aperta la procedura, l’OCC, nominato liquidatore, svolge una serie di attività:

  • effettua le pubblicità della domanda di liquidazione e del decreto di apertura della liquidazione, disposte dal giudice (art. 14 – quinquies, comma 2, lett. c);
  • esegue l’annotazione nel registro delle imprese della domanda di liquidazione e del decreto di apertura di liquidazione (art. 14 – quinquies, comma 2, lett. c);
  • esegue la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione agli uffici del territorio competenti se vi sono immobili o al p.r.a. se vi sono autoveicoli (art. 14 – quinquies, comma 2, lett. d);
  • pone in esecuzione il provvedimento, quale titolo esecutivo, con cui il giudice ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (art. 14 – quinquies, comma 2, lett. e);
  • verifica l’elenco dei creditori e la completezza dei documenti;
  • procede all’inventario dei beni del debitore (art. 14 – sexies, comma 1);
  • comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o della disponibilità del debitore (art. 14–sexies, comma 1);
  • esamina le domande dei creditori e predispone un progetto di stato passivo, che comunica agli interessati;
  • approva lo stato passivo, se non ci sono contestazioni entro 30 gg. dalla formazione dell’inventario predispone il programma di liquidazione (art. 14–novies, comma 1);
  • cede o incassa i crediti, vende i beni, con procedure competitive e con pubblicità (art. 14–novies, comma 2);
  • ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 14–novies, comma 2);
  • esercita le azioni di recupero dei crediti e le altre per ottenere la disponibilità dei beni (art. 14–decies, comma 1);
  • subentra nelle procedure esecutive pendenti.

La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

 

Giovanna Greco

23 febbraio 2019