Il nuovo regime forfettario attira moltissimo i contribuenti italiani perchè promette un aliquota fissa (flat tax) molto più conveniente dell’IRPEF (aliquota standard 15%, aliquota per le start up 5%). In questo articolo analizziamo alcuni punti critici: gli adempimenti da effettuare per aderire al regime; le esclusioni, i casi di applicazione dell’aliquota del 5% ed il problema della detenzione di partecipazioni in società/imprese familiari
Come noto, i commi dal 9 all’11 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 302 del 31.12.2018 – Supplemento Ordinario n. 62) hanno modificato il regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014.
In verità il meccanismo di determinazione dell’imposta è rimasto immutato; sono invece cambiati:
1) la soglia di accesso che – ad oggi – è unica, e non più differenziata in base al codice ATECO, è pari a euro 65.000;
2) alcune delle cause di esclusione; in particolare sono stati rimossi i vincoli relativi:
a. alle spese per il personale dipendente;
b. all’acquisto di beni strumentali;
c. al possesso di partecipazioni in soggetti collettivi;
d. allo svolgimento contestuale, pregresso e futuro, di lavoro dipendente e autonomo.
Nulla invece viene modificato circa le fattispecie che permettono l’accesso all’ulteriore riduzione dell’aliquota IRPEF al 5%.
Esclusioni
In pratica, rispetto le cause di esclusione, attualmente non possono accedere al regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono:
◦ di regimi speciali ai fini IVA;
◦ di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Al riguardo è necessario comunque sottolineare che tale inibizione non esclude, per il medesimo contribuente, la possibilità di adottare il regime forfetario per un altro tipo di attività. Si pensi ad esempio ad un imprenditore agricolo il quale vedrà preclusa la possibilità di accedere al regime forfetario per l’attività agricola, ma qualora il medesimo dovesse svolgere ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande, per quella potrebbe utilizzare il regime di determinazione forfetaria del reddito;
• le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di:
◦ fabbricati o porzioni di fabbricato;
◦ di terreni edificabili;
◦ di mezzi di trasporto nuovi;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
◦ a società di persone, ovvero ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986;
◦ controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle s