Fattura elettronica: impossibilità di recapito, ricezione ed esercizio del diritto alla detrazione

I software gestionali che professionisti ed imprese utilizzano durante questo primo periodo di entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico evidenziano più di un problema operativo. In numerosi casi si verificano disallineamenti tra le risultanze dei programmi e le fatture emesse e ricevute risultanti dal sito dell’Agenzia delle entrate, ed in particolare dalla sezione “Fatture e corrispettivi”. Se i contribuenti intendono ottenere certezza della sorte delle fattura attive trasmesse allo SDI e di quelle ricevute l’accesso a questa parte del sito delle entrate rappresenta il mezzo più sicuro

Fattura elettronica: impossibilità di recapito, ricezione ed esercizio del diritto alla detrazioneI software gestionali che professionisti ed imprese utilizzano durante questo primo periodo di entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico evidenziano più di un problema operativo. In numerosi casi si verificano disallineamenti tra le risultanze dei programmi e le fatture emesse e ricevute risultanti dal sito dell’Agenzia delle entrate, ed in particolare dalla sezione “Fatture e corrispettivi”.

Se i contribuenti intendono ottenere certezza della sorte delle fattura attive trasmesse allo SDI e di quelle ricevute l’accesso a questa parte del sito delle entrate rappresenta il mezzo più sicuro. I contribuenti hanno potuto verificare nei dettagli la propria posizione anche in vista della prima scadenza del 18 febbraio relativa al termine entro cui è stata liquidata l’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di gennaio anno 2019.

Le fatture ricevute e l’esercizio del diritto alla detrazione

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la Circ. n. 1/E del 2018 che l’esercizio del diritto alla detrazione necessita del verificarsi di due condizioni.

Il tributo deve essere esigibile, secondo la disciplina che individua il momento di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre la fattura di acquisto deve essere materialmente ricevuta e registrata ai sensi del successivo articolo 25. In mancanza, anche di una sola delle due citate condizioni, il contribuente dovrà rinviare ad un momento successivo l’esercizio di tale diritto.

Il decreto – legge n. 119 del 2018 ha previsto la possibilità di far retroagire la detrazione del tributo qualora la fattura sia ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre il documento deve essere registrato entro il medesimo termine nel registro degli acquisti. L’eventuale annotazione successiva alla predetta scadenza non determinerà la perdita del diritto, ma semplicemente un rinvio della possibilità di esercitare lo stesso al mese successivo.

L’impossibilità di recapito della fattura

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 prevede come nell’ipotesi in cui la fattura risulti regolarmente emessa, ma non pervenga a destinazione dell’acquirente/committente, l’emittente sia tenuto a fornirne apposita comunicazione.

Tale circostanza potrebbe ad esempio essersi verificata a causa del malfunzionamento del Sistema di Interscambio, oppure perché la casella PEC del destinatario abbia esaurito lo spazio disponibile.

In tal caso, come anticipato, il soggetto passivo emittente la relativa fattura dovrà comunicare all’acquirente che il documento è a sua disposizione nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione sarà effettuata anche al di fuori del Sistema di Interscambio e potrà essere fatta anche tramite la consegna di un esemplare analogico della fattura emessa.

Il documento analogico ricevuto

Il documento analogico ricevuto ha valore di mera comunicazione e non potrà essere utilizzato dal soggetto passivo acquirente al fine di esercitare il diritto alla detrazione.

Sarà necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate accedendo al portale “Fatture e corrispettivi”, ed in particolare all’area dove vengono “parcheggiate” le fatture non consegnate all’acquirente, ma messe a disposizione.

A questo punto la verifica della sussistenza della fattura in quest’area di “parcheggio” non sarà sufficiente al fine di far valere la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Il contribuente dovrà materialmente procedere all’apertura del documento e solo in questo momento la fattura potrà considerarsi effettivamente ricevuta. Solo a partire da questo momento deve considerarsi effettivamente verificata la seconda condizione, cioè la ricezione della fattura, a partire dalla quale può essere fatto valere il diritto di detrazione in rassegna.

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QUESITO

OGGETTO: RICEVIMENTO DELLA FATTURA E DETRAZIONE DELL’IVA

Dall’accesso al portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate ho riscontrato che una fattura è stata posta a disposizione nell’area riservata relativa alle fatture non recapitate. Possono comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva?

RISPOSTA

L’esercizio di tale diritto richiede che la fattura sia effettivamente pervenuta nelle mani dell’acquirente. E’ dunque necessario procedere preliminarmente all’apertura del documento. Solo con decorrenza da questo momento la fattura potrà considerarsi ricevuta ed il contribuente potrà esercitare il diritto alla detrazione. Conseguentemente il contribuente ha intesse ad aprire il documento nel più breve tempo possibile.

Nicola Forte

21 febbraio 2019