--> il termine emissione delle fatture elettroniche nel periodo transitorio;
-->la gestione della detrazione dell’IVA nelle liquidazioni periodiche
In assenza di definitivi chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate (forse è meglio così) si forniscono alcune indicazioni con riferimento ai seguenti due temi “caldi” circa la fattura elettronica:
- termine emissione delle fatture elettroniche nel periodo transitorio;
- detrazione dell’IVA nelle liquidazioni periodiche.
TERMINE EMISSIONE DELLE FATTURE – DAL 1° LUGLIO 2019 PIU’ TEMPO PER LE FATTURE IMMEDIATE
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, fino al 1° luglio 2019 il termine ordinario per l’emissione delle fatture elettroniche (ma anche cartacee essendo la disposizione di ordine generale), è il seguente:
- fattura immediata: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione;
- fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’articolo 11 del DL 119/2018, con la modifica del co. 4 dell’art. 21 del DPR 633/72, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione avendo, cura di indicare, in un apposito campo della fattura, la data di avvenuta effettuazione dell’operazione ai fini IVA.
PERIODO TRANSITORIO SENZA SANZIONI PER TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE
L’art. 10 del DL 119/2018 prevede che, non saranno irrogate sanzioni nel caso in cui le fatture siano emesse, con ritardo ma comunque entro il termine della liquidazione periodica del contribuente che deve emettere la