Con il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 – istitutivo del Reddito di Cittadinanza – sono state apportate modifiche per quanto concerne la DSU e l’ISEE. In particolar modo con l’anno 2019 cambierà il periodo di validità della DSU, che sarà valida dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Le DSU che siano già in corso di validità al 1° settembre 2019 avranno però una diversa scadenza in modo da garantire un graduale allineamento dei nuovi termini.
Le modifiche apportate con D.L. n. 4/2019
Notizie in arrivo per la DSU e conseguentemente per il cd. “Modello ISEE”, indicatore della situazione economica equivalente: infatti, il D.Lgs. n. 147/2017 ha subìto una modifica in occasione dell’emanazione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (in corso di conversione), con il quale è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza nel nostro ordinamento.
Il D.L. n. 4/2019 ha infatti apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 147/2017 con il quale sono fornite “disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (SIA e REI, ora adattato al RdC). Tra le modifiche apportate, riveste certamente interesse la modifica all’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 (il quale tratta per l’appunto di “ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica”), con il quale il legislatore ha previsto cambiamenti con riguardo all’arco temporale di validità dell’ISEE.
ISEE e DSU
L'articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017 tratta nello specifico dell’ISEE precompilato e dell'aggiornamento della situazione economica, nel più ampio contesto della previsione di misure che contrastino la povertà, quale è infatti il Reddito di Cittadinanza. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è infatti un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie, ed esso si ricava tramite la compilazione proprio della (DSU).
Modifiche alla validità della DSU
La modifica citata ha apportato così un cambiamento all’arco temporale della validità della DSU, prevedendo che “A decorrere dal 1° settembre 2019 [e non più dal 1° gennaio 2019 come nel testo originario], la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente. Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019 [tale ultimo periodo è stato aggiunto per compensare lo slittamento al 1° settembre della novità]”.
Quanto detto finora comporta di effettuare delle considerazioni:
- a partire dal prossimo settembre 2019, la DSU avrà validità dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo;
- i dati sui redditi e patrimoni presenti in DSU saranno aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente (per le DSU richieste a partire dal prossimo 1° settembre verranno quindi presi a riferimento i dati su redditi e patrimoni dell’anno 2018).
Inoltre con riferimento alla validità delle DSU nell’anno in corso:
- se le DSU sono già in corso di validità alla data del 1° settembre 2019 (perché richieste ad es. nei primi mesi del 2019), esse rimarranno valide fino al 31 dicembre 2019; dopo tale data (es. il 2 gennaio 2020), stante la “scadenza” della DSU, sarà necessario presentare una nuova richiesta di DSU, la quale sarà valida dalla data di presentazione e fino al 31 agosto dell’anno 2020; ad ogni modo l’INPS ha precisato con una nota dei giorni scorsi che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza;
- se non si è in possesso di una DSU in corso di validità al 1° settembre 2019, sarà necessario presentare domanda, e la DSU generata sarà valida dal momento della presentazione e fino alla data del 31 agosto 2020.
Dopo tale periodo “transitorio” di validità delle DSU in corso di validità al 1° settembre, a regime, le DSU saranno valide per tutti dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.
Modifiche al previo consenso al trattamento dei dati per l’ISEE precompilato
Quanto finora segnalato riveste una certa importanza anche al fine di godere di prestazioni sociali agevolate, di prestazioni e servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. E proprio per tale ragione le modifiche apportate all’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 non si sono limitate alla decorrenza della modifica della validità delle prossime DSU ma hanno apportato anche una serie di cambiamenti con riguardo alla gestione dell’ISEE.
È stato infatti aggiunto all’art. 10 del D.Lgs. citato anche il comma 2-bis, il quale prevede che ai fini della precompilazione dell’ISEE, i componenti maggiorenni del nucleo familiare esprimano preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, dando esplicito consenso al trattamento secondo la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Tale consenso potrà essere espresso presso le strutture territoriali dell’INPS, presso i centri assistenza fiscale ovvero individualmente in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS o a quello dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’aggiunta del comma 2-ter, si prevede poi che nel caso in cui il consenso non sia stato espresso nelle modalità previste ovvero nel caso in cui esso non sia stato prestato, il soggetto potrà presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che in sede di attestazione dell’ISEE, verranno riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.
Antonella Madia
25 febbraio 2019