Gli interessi passivi generati dall’indebitamento sono deducibili per le imprese con alcune limitazioni che ne impediscono un utilizzo indiscriminato e “immediato” in abbattimento dei redditi; in tale prospettiva, è prevista una verifica della “congruità” del costo dell’indebitamento rispetto al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
In applicazione del meccanismo previsto dal legislatore, se gli interessi passivi - al netto degli interessi attivi - maturati nell’anno superano il 30% del ROL, gli interessi eccedenti sono rinviati ai successivi periodi di imposta. Questo, perlomeno, era il meccanismo adottato dal TUIR (art. 96), nella versione applicabile ai periodi di imposta fino al 2018.
L’introduzione della regola del riporto in avanti degli interessi passivi ha reso anche opportuno prevedere specifiche disposizioni antielusive, finalizzate ad evitare che le operazioni straordinarie (fusioni e scissioni) siano poste in essere al precipuo scopo di subentrare nel diritto alla deduzione a titolo di interessi portati a nuovo (art. 17, comma 7, e art. 173, comma 10, TUIR).
Il D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, in attuazione di un preciso orientamento affermatosi a livello comunitario (direttiva UE 2016/1164 del Consiglio, del 12.7.2016, c.d. direttiva ATAD 1), ha integrato l’art. 96 del TUIR prevedendo che il limite alla deducibilità previsto dalla norma riguarda gli oneri finanziari derivanti da rapporti contrattuali aventi causa finanziaria o anche da rapporti contenenti una componente di finanziamento significativa.
Per effetto di tale definizione, se rilevati contabilmente, rientreranno nell'ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell'IFRS 15.
La norma trova applicazione anche nei confronti delle società che adottano gli OIC in presenza di debiti di fornitura valorizzati al costo ammortizzato.
La disciplina generale degli interessi passivi
Secondo il comma 1 dell’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 110[1], sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza – secondo il successivo comma 2 - è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
La quota del ROL prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta.
Il comma 3 (nella versione applicabile con riguardo ai periodi