Si avvicina la data della prima liquidazione IVA 2019 e, come ogni anno bisogna verificare quali sono i soggetti che possono continuare a gestire le liquidazioni trimestrali e quali sono obbligati alla liquidazione mensile. Allo stesso modo bisogna verificare quali soggetti possono optare per la contabilità ordinaria e quali per la semplificata.
Per i consulenti si tratta di un momento in cui pianificare coi clienti la gestione del futuro.
Prima di procedere con le registrazioni del 2019 è utile soffermarsi sull’ammontare dei ricavi ovvero sul volume d’affari IVA conseguito al fine di verificare la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata ovvero per poter adottare il regime di liquidazione dell’Iva trimestrale.
Nota: occorre rammentare che dal 2017, a seguito delle novità di cui alla Legge di Bilancio, i soggetti naturalmente in contabilità semplifica (imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati, enti non commerciali esercenti attività commerciale non prevalente) devono determinare il reddito applicando il principio di cassa (ibrido) in deroga al principio di competenza in vigore fino al 2016 (resta salva la possibilità di optare per la contabilità ordinaria con opzione di durata triennale).
Per le imprese in contabilità semplificata è possibile, sempre a far data dal 2017, la scelta dell’opzione “registrato vale incassato/pagato” che vincola il contribuente per almeno un triennio fatta salva l’opzione per la contabilità ordinaria.
Il limite per la contabilità semplificata
Come disposto dall’art. 18 del D.p.r. n. 600-73 le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone e i soggetti equiparati e gli enti non commerciali esercenti attività commerciale non prevalente,qualora i ricavi conseguiti in un “anno intero “non abbiano superato l’ammontare di:
- euro 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- euro 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della c