Sono variate le regole di determinazione della base imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili. Tali modifiche non hanno mutato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori. Quest’ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria. Esaminiamo le regole per la determinazione del reddito, le componenti che concorrono alla formazione dello stesso e gli adempimenti contabili per i contribuenti che optino per il regime di contabilità semplificata
Aspetti generali sulla contabilità semplificata per cassa
Con l’art. 1, commi da 17 a 23, dellaL. 11 dicembre 2016, n. 232, sono state variate le regole di determinazione della base imponibile ai fini:
- dell’Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche;
e:
- dell’Irap-Imposta regionale delle attività produttive;
per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.
Le modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 non hanno mutato l’ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori.
Quest’ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata in base al combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
Pertanto, si devono ritenere ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali;
- le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di armamento;
- le società di fatto;
- gli enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
se i ricavi:
- percepiti in un periodo d’imposta intero;
oppure:
- conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del Tuir;
non risultano aver superato l’entità:
- di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
o:
- di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Rispetto alla previgente formulazione, il vigente art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la verifica delle soglie di ricavi, fa riferimento:
- ai ricavi “conseguiti”, e, quindi, rilevati “per competenza”;
e:
- ai ricavi “percepiti”, e, quindi, imputati “per cassa”;
da cui si deduce che l’utilizzo del primo parametro (ricavi conseguiti) deve necessariamente risultare utilizzato solamente per la verifica dei limiti dimensionali nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato.
In ogni caso, è opportuno tenere in considerazione che, nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento:
- di attività di prestazione di servizi;
e:
- di altre attività;
si deve fare riferimento, come anche chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E:
- all’ammontare dei inerenti relativi all’attività prevalente;
tenendo in considerazione che, in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si devono ritenere prevalenti:
- le attività diverse dalle prestazioni di servizi;
e, di conseguenza:
- rileva il limite massimo, pari a € 700.000,00, in quanto se l’ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, supera detto limite massimo, l’accesso al regime di contabilità semplificata si deve stimare come “precluso” (cfr. R.M. n. 293/E del 18 ottobre 2007).
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, se ritengono di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore alle predette soglie, hanno la possibilità di attivare e tenere, a norma del comma 9 dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la contabilità semplificata già dal primo periodo d’imposta.
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Regole base per la determinazione del reddito
L’attuale regime di contabilità semplificata risulta improntato, come si è accennato, al “criterio di cassa”, le cui modalità procedurali per la determinazione del reddito sono delineate nel vigente art. 66 del Tuir, da quale si deduce che si tratta di un particolare regime misto: “cassa – competenza”.
In pratica, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori
– viene derogato il criterio della competenza:
- per i ricavi percepiti;
e:
- le spese sostenute;
– sono state confermate le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali:
- le plusvalenze;
- le minusvalenze;
- le sopravvenienze;
- gli ammortamenti;
e:
- gli accantonamenti;
– non assumono rilevanza, dopo il primo periodo di applicazione:
- le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci;
- i lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale, sia ultrannuale;
- le rimanenze dei titoli.
Ne deriva, di conseguenza, che il reddito base delle imprese minori è costituito:
- dai ricavi di cui all’art. 85 del Tuir;
e:
- dagli altri proventi di cui all’art. 89 del Tuir;
percepiti nel corso del periodo di imposta, al netto delle spese sostenu