Riforma della giustizia tributaria: la proposta di Legge presentata alla Camera nel 2019

Testo integrale della proposta di legge di Riforma della Giustizia Tributaria presentata il 23/1/2019 alla Camera dei Deputati. Si tratta del disegno di legge suggerito dall’Avv. Maurizio Villani e sostenuto in tutti questi anni da CommercialistaTelematico, che ha aiutato a diffondere tra i professionisti e tra la classe politica la necessità di avviare questa improcrastinabile riforma; il nostro testo ha subìto alcuni ritocchi “politici”.

Aggiornamento 2021 con le proposte dalla Commissione Interministeriale che verranno inviate al Governo per la formazione della legge delega : La nuova Giustizia Tributaria >>

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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati

Centemero, Turri, Cavandoli, Bisa, Covolo, Boniardi, Ferrari, Cantalamessa, Gerardi, Di Muro, Gusmeroli, Marchetti, Pagano, Paolini, Paternoster, Potenti, Tarantino, Tateo

 

Riforma della Giustizia Tributaria

Onorevoli Colleghi,
Villani Camera Deputatil’ampia e generale discussione parlamentare in tema di “riforma fiscale”, ci consente, rectius impone, di affrontare, finalmente, il delicato tema della “giustizia tributaria”; invero, le condizioni processuali venutasi a creare con la “pace fiscale” costituiscono una straordinaria opportunità per portare avanti una riforma, chiesta a gran voce anche dal mondo professionale, che ponga il binomio contribuente-cittadino al centro del processo tributario, consentendo allo stesso una difesa efficace davanti ad un giudice tributario veramente terzo ed imparziale, nel rispetto dei dettami dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Si cita al riguardo, tra le altre, l’ordinanza n. 227, del 20 ottobre 2016, laddove la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, per violazione degli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in merito all’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, in quanto tra l’altro non compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in tema di “equo processo”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 848 del 04 agosto 1955, auspicava l’intervento urgente del Legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria.

Si tratta di un invito che non può e non deve rimanere inascoltato, ma servire da stimolo al Legislatore per un necessario e coraggioso intervento di modifica dell’intero sistema giurisdizionale tributario.

In tal senso anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, nel documento di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale, con riferimento alle Commissioni tributarie, evidenziando numerose criticità, ha auspicato un intervento del Legislatore “volto a rideterminare l’ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuite” alle stesse; si legge, poi, ancora nel documento: “Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell’intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell’organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall’art. 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflattive del contenziosoleggi qui un parere sull’intervento dell’ANAC).

Le commissioni tributarie provinciali e regionali, ricordiamolo, si sono insediate il 1° aprile 1996, con il decreto ministeriale 26 gennaio 1996; dopo oltre venti anni è giunto, ora, il momento di modificare radicalmente il sistema, affidando la giustizia tributaria ad una magistratura specialistica ed autonoma, anche alla luce della intervenuta parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.

 

Gestione ed organizzazione affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per attuare l’effettiva indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, comma 2, si prevede che ogni processo venga svolto “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

E’ necessario, quindi, svincolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la gestione e l’organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, affidandole ad un “organismo” terzo, quale per eccellenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza – e non solo nella forma – indipendente ed autonoma.

Si rende necessario istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una cosiddetta “quinta magistratura”, con una gestione organizzativa, come detto, indipendente.

Una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un Tribunale Tributario; una Corte D’Appello Tributaria ed una Sezione speciale tributaria della Corte di Cassazione.

 

Giudici tributari professionali

A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutela la professionalità, situazione davvero incresciosa atteso il delicato settore, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo, in cui si trovano ad operare, nonché il valore, spessissimo elevato, delle questioni trattate.

L’assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, su base regionale; inoltre l’appartenenza agli organi di giustizia tributaria è incompatibile con qualunque altro incarico e/o iscrizione in albi professionali.

La professionalizzazione del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una retribuzione adeguata al ruolo ed alle responsabilità; si pensi che ad oggi percepiscono compensi pari a 25 euro netti a sentenza depositata, spesso pagati in forte ritardo, e nulla per la sospensiva.

Una situazione che ne offende la professionalità e ne deprime il ruolo istituzionale.
In particolare, viene prevista l’istituzione del Giudice Monocratico competente per tutte le controversie di importo non superiore a € 30.000,00 d’imposta; nonché per quelle per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione, innanzi ad essi viene attivata la procedura di reclamo mediazione, anche al fine di deflazionare – per il futuro – il contenzioso tributario.

 

Giudici onorari

Il disegno di legge prevede, inoltre, il permanere della figura del giudice onorario tributario per le controversie per cause pendenti di minore rilevanza economica.
Il trend del contenzioso, secondo la relazione MEF di giugno 2018, risulta in diminuzione: il numero dei ricorsi depositati nel 2017 nelle commissioni provinciali di valore fino a € 20.000,00 è stato di 104.175 unità, pari al 70,15% di tutti i ricorsi, mentre il loro valore è pari a complessivi € 399.575.063 (con un “valore medio” di € 3.835,00) pari al 2,42% del valore complessivo dei ricorsi.
Si evidenzia il dato relativo ai ricorsi con valore inferiore ad € 3.000,00 che sono pari a 65.786 (44,3%), con valore complessivo di € 57.784.885 (0,35%) con valore medio di € 878,00.

In presenza di un numero tanto elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe smaltire le pendenze che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, così permettendo ad un giusto numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore.
Allo stesso tempo, la figura del giudice tributario onorario consentirebbe di non disperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema si pregia.

In conclusione, il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di riformare la giurisdizione tributaria nazionale nei principi ispiratori prima ancora che nella struttura territoriale.
La riforma, tra l’altro, trova spazi attuativi, come fatto cenno in premessa, proprio grazie alle misure deflattive costituenti la pace fiscale, sia in ragione di un evidente minor contenzioso all’avvio che in termini di maggiore efficienza futura del sistema.
Un sistema semplicemente più equo, trasparente ed efficiente, che fornisca gli strumenti necessari per quello che potrebbe essere un diverso rapporto tra lo Stato ed il Cittadino, prima ancora che tra il Fisco ed il Contribuente.

 

Il testo integrale della proposta di Legge sulla riforma della Giustizia Tributaria – 2019

CAPO I

LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 1
GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria è esercitata – in forma autonoma ed indipendente sull’intero territorio nazionale – dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, non superi tremila euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del Giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.
3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello.
4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, modificato dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, per l’uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
5. Solo per quanto non disposto dal precedente comma 4, anche con l’impiego dell’analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
6. L’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
7. E’ istituita la quinta magistratura, autonoma, speciale ed indipendente, rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

ARTICOLO 2
LA COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. L’incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.
5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.

ARTICOLO 3
I PRESIDENTI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
5. E’ istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, come da successivo regolamento.
6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 800 (ottocento) unità.

ARTICOLO 4
I GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
• un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
• un professore ordinario di diritto tributario;
• un avvocato tributarista, in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;
• un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno venti anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, verrà indetto un nuovo concorso sempre a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica.

ARTICOLO 5
I GIUDICI DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
• un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
• un professore ordinario di diritto tributario;
• un avvocato tributarista, in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;
• un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno venti anni.
Il regolamento dovrà essere emanato dal Ministero competente.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Alla fine, si indice un nuovo concorso sempre a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica.
9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

ARTICOLO 6
NOMINA DEI GIUDICI ONORARI TRIBUTARI

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto applicabili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono disciplinate le modalità per il procedimento di nomina, per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio ed i criteri per l’attribuzione dei titoli di preferenza.
3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

ARTICOLO 7
LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI GIUDICANTI

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all’inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l’avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all’inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare dell’atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. Il Tribunale e la Corte d’Appello giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:
a) di valore non superiore a trentamila euro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b) relative alle questioni catastali di cui all’articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.
7. Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 546 del 31.12.1992, e successive integrazioni e modificazioni..

ARTICOLO 8
REQUISITI GENERALI DEI GIUDICI TRIBUTARI

1. I giudici tributari devono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

ARTICOLO 9
PROCEDIMENTI DI NOMINA DEI GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l’alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull’andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ARTICOLO 10
GIURAMENTO

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell’immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio”.
2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.
4. I presidenti di sezione e di altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

ARTICOLO 11
DURATA DELL’INCARICO

1. I giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

ARTICOLO 12
DECADENZA DALL’INCARICO

1. Decadono dall’incarico i giudici tributari i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all’articolo 8;
b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell’articolo 15, comma 6;
e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

ARTICOLO 13
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Per i giudici tributari si devono prevedere criteri di determinazione del trattamento economico congruo e dignitoso tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
2. Si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
3. Per gli aumenti successivi del trattamento economico, tenendo conto dell’anzianità di servizio, si rinvia ad un successivo regolamento.

ARTICOLO 14
RESPONSABILITA’

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali in base alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015.

ARTICOLO 15

VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni individuate nei seguenti commi.
2. Si applica la sanzione dell’ammonimento per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
b) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell’ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro giudice;
f) l’omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l’uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
n) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, come previsto dall’articolo 14.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
c) l’uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
e) non aver frequentato un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio;
5. Si applica la sanzione dell’incapacità a esercitare un incarico direttivo per l’interferenza, nell’attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applica la rimozione dall’incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5 con impossibilità di ulteriore nomina a giudici tributari.

ARTICOLO 16
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Corte di Appello tributaria nel cui distretto presta servizio l’incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l’incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all’incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all’incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all’incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma tre svolge la relazione. L’incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17
Vigilanza

1. II Presidente del Consiglio dei ministri esercita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati attraverso il Consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.
4. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18
Composizione

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto ratione officii;
b) da quattro magistrati delle corti d’appello tributarie, componenti eletti;
c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d’appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio sceglie il Presidente tra tutti i propri componenti a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell’ultima votazione. Fino all’elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.
4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19
Durata

1. Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.
2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all’elezione del sostituto.
3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell’incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20
Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria

1. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:
a) chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
b) chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti extra ordinem in quota parlamentare;
​ c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 21
Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.
2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22
Elezione del Consiglio della giustizia tributaria

1. – Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.
3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.
4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23
Attribuzioni

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:
​ a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
​ b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
​ c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie;
​ d) predispone la relazione annuale;
​ e) promuove, avvalendosi dell’Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale;
​ f) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie;
​ g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d’appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
​ h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti. Nell’ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 24
Convocazione

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:
a) d’ufficio:
1) entro i quindici giorni successivi all’elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;
2) una volta all’anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 25
Deliberazioni

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26
Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria
1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.
2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 27
Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria
1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28
Autonomia contabile
1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 29
Ufficio studi
1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:
​ a) curare l’attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
​ b) organizzare sull’intero territorio nazionale, anche d’intesa con la Scuola Superiore della Magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l’aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori ed i relatori;
​ c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull’andamento dell’attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 30.
Segretariato generale del Consiglio della giustizia tributaria

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l’organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.
2. L’assegnazione e la revoca di personale al Segretariato di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria
3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Art. 31
Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie. Sezioni distaccate

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte d’appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d’appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.
2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale.

Art. 32
Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria.
2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all’occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria in diretta correlazione alle variazioni delle piante organiche di cui all’articolo 1, comma due.

CAPO III

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 33
COMPETENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d’appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sotto sezione. Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.
2. E’ abolita la pubblica udienza con rito camerale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34
ABROGAZIONE
1. E’ abrogato il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.
2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d’appello tributarie di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 35
INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE
1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 si trasferiscono automaticamente ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, ed alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado; tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano sono trasferiti alle corti d’appello tributarie competenti per territorio.

ARTICOLO 36
NOMINA DEI GIUDICI TRIBUTARI
1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 novembre 2019.

ARTICOLO 37
REGOLAMENTI
1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il 30 giugno 2019.

ARTICOLO 38

ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Aggiornamento 2021 con le proposte dalla Commissione Interministeriale che verranno inviate al Governo per la formazione della legge delega : La nuova Giustizia Tributaria >>