Gli acquisti in reverse charge e la liquidazione dell’IVA

Pubblicato il 15 gennaio 2019

Il D.L.119/2018 ha modificato le regole della liquidazione periodica Iva: i contribuenti che riceveranno e registreranno le fatture di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo, potranno far retroagire la detrazione del tributo. Si è venuta però a creare un’asimmetria temporale con la registrazione delle fatture di acquisto nel libro delle fatture emesse. La registrazione all’interno di questo registro è strumentale alla rilevazione del debito a seguito dell’applicazione del reverse charge. E' dunque possibile che i contribuenti siano in grado di far valere la detrazione dell’Iva in una liquidazione periodica relativa ad un mese precedente rispetto a quello in cui sarà rilevato il debito Iva a seguito dell’applicazione dell’inversione contabile

operazioni di permuta con reverse charge e split payment IVAIl decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha modificato le “regole” della liquidazione periodica Iva. I contribuenti che riceveranno e registreranno le fatture di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo, potranno far retroagire la detrazione del tributo. Si è venuta però a creare un’asimmetria temporale con la registrazione delle fatture di acquisto nel libro delle fatture emesse ex art. 23. La registrazione all’interno di questo registro è strumentale alla rilevazione del debito a seguito dell’applicazione del reverse charge.

In conseguenza del mutamento delle regole aventi ad oggetto la disciplina della liquidazione periodica dell’Iva, ed in base ad un’interpretazione letterale delle disposizioni in vigore, è possibile che i contribuenti siano in grado di far valere la detrazione dell’Iva in una liquidazione periodica relativa ad un mese precedente rispetto a quello in cui sarà rilevato il debito Iva a seguito dell’applicazione dell’inversione contabile.

 

Le “nuove regole” della liquidazione dell’Iva

Il D.L. n.