Nuovi forfettari: un'opinione controcorrente (in attesa di chiarimenti ufficiali) sull'esercizio dell'opzione

È noto a tutti che, con le novità della Legge di Bilancio, sono mutate alcune caratteristiche del Regime Forfettario, ossia del regime naturale per i contribuenti che non raggiungono una soglia minima di compensi (se professionisti) o di ricavi (se imprenditori). Ma se un contribuente, che aveva i requisiti per rientrare nel regime forfettario nel 2017 (anno in cui, in assenza di cause ostative, sussistevano per lui tutti i presupposti previsti dalla legge) – ed avesse invece optato per il regime di contabilità semplificata, – volesse oggi adottare tale regime (il forfettario), potrebbe farlo? O sarebbe, piuttosto, legato al vincolo triennale di permanenza nel regime a suo tempo scelto? Il caso, su cui non si conoscono ancora pronunce ufficiali, viene così affrontato e risolto in questo contributo

Nuovi forfettari: un'opinione controcorrente (in attesa di chiarimenti ufficiali) sull'esercizio dell'opzioneÈ noto a tutti che, con le novità della Legge di Bilancio, sono mutate alcune caratteristiche del regime forfettario, ossia del regime naturale per i contribuenti che non raggiungono una soglia minima di compensi (se professionisti) o di ricavi (se imprenditori).

Ma se un contribuente, che aveva i requisiti per rientrare nel regime forfettario nel 2017 (anno in cui, in assenza di cause ostative, sussistevano per lui tutti i presupposti previsti dalla legge) – ed avesse invece optato per il regime di contabilità semplificata, – volesse oggi adottare tale regime (il forfettario), potrebbe farlo?

O sarebbe, piuttosto, legato al vincolo triennale di permanenza nel regime a suo tempo scelto?

Il caso, su cui non si conoscono ancora pronunce ufficiali, viene così affrontato e risolto da Filippo Mangiapane andando controcorrente

***

Il sistema delle opzioni e delle revoche è stato disciplinato nel 1997 dal DPR 442 che regola le modalità di espressione dell’opzione, la sua validità e le possibilità di revoca.

L’art. 1 di tale norma prevede che l’opzione per i regimi contabili vincola per tre anni, ma il vincolo viene meno nel caso di modifica normativa del regime scelto, ovvero di quello dal quale si era usciti all’atto dell’opzione. 

La norma consente quindi di modificare la propria scelta qualora il nuovo panorama normativo offra possibilità diverse rispetto a quelle valutate al momento dell’opzione in base al quadro informativo di riferimento dell’epoca, consentendo una diversa applicazione del regime contabile anche prima del compimento del triennio.

Per poter offrire una risposta al quesito va quindi analizzata la normativa dell’epoca riguardante il regime optato (la contabilità semplificata) ed il regime abbandonato dal contribuente (il forfait), al fine di valutare quale impatto abbiano avuto le modifiche normative medio tempore intervenute e se la conoscenza delle stesse avrebbe potuto in qualche modo determinare una volontà diversa da quella che è invece stata.

Nel caso descritto nel quesito, nel 2017 il contribuente avrebbe avuto, quale regime naturale in base alla propria situazione personale, il regime forfettario degli art. 1 commi 54/89 della legge 190/2014. Per propria libera scelta ha optato per il regime normale di determinazione del reddito e dell’iva, adottando la contabilità semplificata. Tale scelta lo ha vincolato fino all’annualità 2019 inclusa.

Oggi (dal 1° gennaio 2019) vorrebbe transitare al regime forfettario (anticipando la revoca dell’opzione per il regime normale) nel presupposto di intervenuta variazione normativa (le novità introdotte per il regime forfettario con la legge di bilancio 2019).

Conoscendo le regole post modifica, si sarebbe potuta formare nel 2017 una diversa volontà?

A mio avviso no, in quanto le modifiche sono, nel caso di specie, irrilevanti ai fini della decisione scelta: le regole di determinazione del reddito per la contabilità scelta nel 2017 (la contabilità semplificata) non sono mutate. E non sono mutate neppure le regole per la contabilità naturale a suo tempo abbandonata per opzione, in quanto le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 innovano esclusivamente il limite massimo di incassi per l’accesso al regime, eliminano alcune condizioni di esclusione e ne pongono di nuove, ma per chi era già nella condizione di applicare il regime naturale nel 2017 (ed è voluto uscire per opzione) non vi sarebbe oggi alcuna diversità nella modalità di determinazione del reddito e sulla aliquota da applicare.

Ritengo, pertanto, che non sia possibile anticipare la revoca richiamandosi all’art. 1 del DPR 442/97.

Le conclusioni sarebbero le medesime, peraltro, se il contribuente avesse esercitato nell’esercizio 2018 (per lui primo anno di sussistenza dei requisiti per il forfettario) l’opzione per il regime normale. In tal caso il vincolo si estenderebbe a tutto il 2020.

Tuttavia, in ragione delle oggettive difficoltà operative e dei precedenti sinora riscontrati in occasione di recenti modifiche normative non mi sento di escludere una possibile “apertura” da parte della Agenzia delle Entrate che potrebbe, in via interpretativa, ammettere tale possibilità già nei prossimi incontri con la stampa specializzata (es. Telefisco).  

Il mio consiglio è, pertanto, di proseguire nella applicazione del regime normale, riservandosi, qualora l’Agenzia delle Entrate ne consentisse la possibilità, di operare le variazioni sulle fatture emesse, ai sensi dell’art 26 Iva, riaccreditando l’imposta ai committenti e scomputando eventuali ritenute nel frattempo subite nel quadro RS del modello Redditi 2020. 

Filippo Mangiapane

18 gennaio 2019