Legge di Bilancio 2019: sintesi delle novità in materia di lavoro

di Antonella Madia

Pubblicato il 3 gennaio 2019

Molte novità sono previste con riguardo alle disposizioni previdenziali e in materia di lavoro, così che appare opportuno farne una breve disamina al fine di capire le regole con le quali sarà necessario confrontarsi nell’anno appena iniziato

Legge di Bilancio 2019 e materia del lavoro

Con la votazione del 30 dicembre 2018 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge contenente la Manovra 2019, la quale sùbito dopo ha ottenuto la firma del Presidente della Repubblica: Legge 30/12/2018 n. 145 - G.U. 302 del 31/12/2018. La Legge di Bilancio 2019 (trovi QUI tutti i nostri approfondimenti) è in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 con diverse novità che cambieranno le attuali regole. In particolare molte novità sono previste con riguardo alle disposizioni previdenziali e in materia di lavoro, così che appare opportuno farne una breve disamina al fine di capire le regole con le quali sarà necessario confrontarsi nell’anno appena iniziato.

Le novità

La Legge di Bilancio 2019 è stata definitivamente approvata ed è entrata in vigore in data 1 Gennaio 2019. Molte sono le novità contenute nel testo, e avranno grosso risalto nei prossimi mesi in quanto mettono in atto una configurazione che permetterà di dare il via al cosiddetto “reddito di cittadinanza” e alla “quota 100” per i pensionamenti. In relazione alla portata delle modifiche si analizzano brevemente il testo e le novità più importanti.

Credito d’imposta formazione 4.0

Tra le novità in materia di lavoro si fa un primo cenno al credito d'imposta formazione 4.0, disciplinato dai commi 78-79.
Tale disposizione prevede che la disciplina del credito d'imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previsto già dal “Piano nazionale industria 4.0” (di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55 della Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017), si applichi anche alle spese di formazione che sono state sostenute nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2018. Tale credito di imposta – fermo restando il limite massimo di 300mila euro annuali – viene attribuito nella misura:
• del 50% delle spese ammissibili che siano state sostenute dalle piccole imprese;
• del 40% delle spese sostenute da parte delle medie imprese;
• del 30% delle spese sostenute da parte delle grandi imprese, come individuate dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, per le quali il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro.
Per l'attuazione di tali interventi si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro per lo Svilupp