Le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalle parti o da terzi, fanno fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni. In mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, in concorso con altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che i documenti formati dai terzi sono stati comunque esaminati dall’agente verificatore
Il valore delle informazioni della parte o di terzi
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23511 del 28 settembre 2018, ha avuto modo di affermare che le informazioni rese ai verbalizzanti dalle parti o da terzi, fanno fede fino a prova contraria (anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi), “che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni”.
Prosegue la sentenza rilevando che “in mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che i documenti formati dai terzi sono stati comunque esaminati dall’agente verificatore”.
Tali considerazioni valgono anche per «qualunque atto redatto dalla Guardia di finanza, finanche le segnalazioni» (v. Cass. n. 23747/2013).
I giudici di Piazza Cavour – disattendendo la tesi della ricorrente, secondo cui le dichiarazioni di terzi avrebbero dovuto essere rese in contraddittorio –, ha ribadito che nel processo tributario le dichiarazioni rese da un terzo acquisite dalla G.d.F. e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, “anche se non rese in contraddittorio col contribuente, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giud