Il contratto di somministrazione prevede una specifica comunicazione da parte dell’utilizzatore che si è avvalso di lavoratori somministrati nell’anno precedente. La comunicazione deve contenere specifici dati ed essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione (per le somministrazioni afferenti all’anno 2018, il termine è quindi il prossimo 31 gennaio 2019)
Il contratto di somministrazione prevede una specifica comunicazione – all’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 – da parte dell’utilizzatore che si è avvalso di lavoratori somministrati nell’anno precedente. La comunicazione deve contenere specifici dati ed essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione (per le somministrazioni afferenti all’anno 2018, il termine è quindi il prossimo 31 gennaio 2019).
L’obbligo di comunicazione
Il lavoro somministrato, di recente modificato anche dal Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni e integrazioni in L. 9 agosto 2019, n. 96), comporta specifici obblighi di