Fattura Elettronica: commercio al dettaglio e operazioni con consumatori privati

Quali regole per emettere le fatture elettroniche in caso di vendite da parte dei commercianti al dettaglio e operazioni nei confronti dei consumatori privati. La fattura – qualora richiesta dal privato – potrà essere “immediata” oppure “differita”…

L’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018 ha fornito i chiarimenti necessari per regolare, mediante fatturazione elettronica, le operazioni dei commercianti al dettaglio e le operazioni nei confronti dei consumatori privati.

 

I commercianti al minuto (quando gli viene richiesta) potranno emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione e potranno anche fruire delle disposizioni previste per il periodo transitorio ed emettere la fattura elettronica immediata entro il termine della liquidazione periodica di riferimento.

 

Per i consumatori privati l’AE ha chiarito che la fattura analogica consegnata dal fornitore ha valore giuridico e potrà essere opposta agli uffici nel caso di controlli formali delle dichiarazioni.

 

Fatturazione elettronica dei commercianti al dettaglio

guida alla fattura elettronicaPer commercianti al minuto e per tutti i contribuenti che operano nei settori della somministrazione e dei servizi prestati ai consumatori finali non soggetti passivi IVA, quindi ai privati, l’agenzia delle Entrate ha fornito le linee guida per la corretta emissione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Preliminarmente si ricorda che, il DL 119/2018 ha previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (al 30 settembre 2019 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile), di limitazione delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture:

  • nessuna sanzione se la fattura è emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione periodica del periodo di effettuazione dell’operazione;
  • sanzione ridotta al 20% se la fattura è emessa e trasmessa entro il termine della liquidazione periodica successiva a quella del periodo di effettuazione dell’operazione.

Cosìcché se il ristoratore con liquidazione trimestrale, per un pranzo somministrato (e pagato) il 20 gennaio 2019 emette e trasmette la fattura entro il 15 maggio 2019 non è soggetto a sanzioni.

L’agenzia delle entrate, superando precedenti della circolare 97/1997, ha chiarito che, qualora il cliente al momento di effettuazione dell’operazione chiede l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente certificare l’operazione mediante fatturazione differita o fatturazione immediata fruendo delle disposizioni del periodo transitorio.

 

 

Fattura differita del commerciante al minuto

In caso di fattura differita, il dettagliante deve emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale cosiddetto parlante – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972.

In tal caso, come già̀ previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va naturalmente scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi dovendosi rilevare solo il corrispettivo della fattura con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

 

Fattura immediata del commerciante al minuto

In caso di fattura immediata, il dettagliante può, sfruttando il periodo transitorio di prima applicazione previsto dal DL 119/2018, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica relativa al periodo di effettuazione dell’operazione, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione avendo cura però di rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione uno dei seguenti documenti:

  • apposita quietanza di pagamento (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale;
  • la stampa della fattura (pro-forma essendo la fattura giuridicamente valida solo quella trasmessa al SDI);
  • la stampa della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

Va da se che il dettagliante potrà in ogni caso rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già̀ detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’agenzia ricorda che l’esercente dovrà al momento di emissione della fattura elettronica mettere a disposizione del consumatore finale una copia analogica o elettronica della fattura salvo che il cliente non vi rinunci.

 

 

Compilazione della fattura elettronica da parte del commerciante al minuto

L’agenzia fornisce anche le indicazioni da osservare per la compilazione della fattura emessa a seguito dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Nella fattura elettronica vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta e in particolare deve essere compilato il blocco informativo “altri dati gestionali” come segue:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

 

 

Consumatore finale – la fattura analogica valida per i controlli

fattura mancante o errata da parte del fornitoreL’agenzia ha chiarito che, la copia della fattura consegnata al consumatore finale al momento dell’emissione della fattura elettronica ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 ha pieno valore giuridico e potrà essere utilizzata nei casi di controllo formale delle dichiarazioni fiscali.

Si tratta di un chiarimento di assoluta importanza, giàcché, le nuove disposizioni che disciplinano la fatturazione elettronica prevedono che l’utilizzo della fattura elettronica operi a prescindere dall’accettazione da parte del destinatario che sarà quindi tenuto ad osservare le procedure di gestione della fatturazione elettronica per quanto alle fasi del ciclo passivo.

L’agenzia in merito precisa anche che, se dovesse risultare una discordanza tra fattura analogica consegnata al cliente e fattura elettronica trasmessa al SDI, prevale, salvo prova contraria, il contenuto della fattura trasmessa al SDI.

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Tutti i chiarimenti di cui al presente intervento sono contenuti nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, nella speranza che prima o poi l’Agenzia delle Entrate ufficializzi le proprie posizioni con un’apposita circolare ufficiale non soggetta a correzioni.

 

 

Mario Agostinelli

11 gennaio 2019