Anomalie tra spesometro e volume d’affari: saranno comunicate ai contribuenti

Rispetto degli obblighi dichiarativi costantemente monitorato mediante l’utilizzo di sistemi informatici dalla Direzione dell’Agenzia delle entrate: sono state individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente le informazioni derivanti dal confronto tra i dati da lui esposti nella dichiarazione IVA e le informazioni comunicate dai suoi clienti con il modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (lo Spesometro) per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti del contribuente medesimo. Vediamo in pratica quali sono le opportunità di controllo e verifica per il Fisco che nascono dallo spesometro

Anomalie spesometro e volume d’affariRispetto degli obblighi dichiarativi costantemente monitorato, mediante l’utilizzo di sistemi informatici, dalla Direzione dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento 8.10.2018, sono state individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente le informazioni derivanti dal confronto tra i dati da lui esposti nella dichiarazione IVA e le informazioni comunicate dai suoi clienti con il modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. Spesometro) per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti del contribuente medesimo.

AMBITO NORMATIVO

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Provvedimento diffuso dall’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2018, delinea le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • i dati comunicati, dal contribuente nell’ambito della dichiarazione Iva;
  • le informazioni espresse dai suoi clienti, soggetti passivi IVA, attraverso il cd. Spesometro (ex art. 21, D.L. 31.05.2010, n. 78) all’Agenzia delle Entrate

da cui risulta che il contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

I suddetti elementi consentono al contribuente di reperire dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ([1]).

La direttiva ministeriale espone altresì le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti al fine di giustificare la presunta anomalia.

ELEMENTI E INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA COMUNICAZIONE 

La comunicazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti ([2]) contiene i seguenti dati:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

ELEMENTI ed INFORMAZIONI REPERIBILI DAL CASSETTO FISCALE 

La stessa comunicazione esposta in precedenza e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi:
    • VE24, colonna 1 (Totale imponibile);
    • VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento);
    • VE32 (Altre operazioni non imponibili);
    • VE33 (Operazioni esenti);
    • VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
    • VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e
    • VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di comunicazione.
  • importo della somma delle operazioni relative a:
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA tramite il cd. “Spesometro”;
    • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso nel cd. “Spesometro” e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione del periodo d’imposta oggetto della comunicazione;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA;
  • dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

IL COMPORTAMENTO da ADOTTARE da parte del CONTRIBUENTE

Il contribuente che riceve la comunicazione di anomalie tra spesometro e volume d’affari, potrà richiedere, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione acquisita.

La richiesta delle informazioni potrà avvenire:

  • via e-mail, agli indirizzi riportati nella comunicazione di anomalia ricevuta – richiesta informazioni;
  • attraverso il canale telematico CIVIS – comunicazione di elementi fatti e circostanze.

Nel caso in cui il contribuente abbia verificato l’effettiva esistenza dell’anomalia e dopo aver avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate, egli ha la possibilità di regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Ciò, come espresso in precedenza, salva la salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

In questo caso dovrà quindi:

  • presentare il modello dichiarativo integrativo, relativo all’annualità oggetto della comunicazione, inserendo i dati non dichiarati;
  • versare le maggiori imposte dovute ed i relativi interessi e le sanzioni ridotte tramite il modello F24.

Esempio

Ipotizziamo che la società Zeta S.r.l., avuto contezza dell’anomalia segnalata per l’anno d’imposta 2016, supponiamo di € 1.000,00, proceda poniamo nel mese di dicembre 2018, alla regolarizzazione della sua posizione.

In primo luogo il contribuente provvederà alla presentazione di una dichiarazione integrativa da cui scaturisce il debito di € 1.000,00 segnalato nella comunicazione.

Quindi provvederà alla presentazione del modello F24.

La sanzione applicabile per la violazione commessa dal contribuente sarebbe quella dovuta per dichiarazione infedele ex art. 13, D.lgs. 18.12.197, n. 472: tuttavia egli potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso cd. “lunghissimo”, perché regolarizza oltre il termine della presentazione della dichiarazione.

L’imposta a debito pari ad € 1.000,00 verrà esposta nel modello F24 con il codice tributo 6099; la sanzione ridotta nella misura del 15% (90 x 1/6) verrà imputata al codice tributo 8904, pari ad e 150,00; contestualmente verranno versati gli interessi agganciati al codice tributo 1991.

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[1] Ex articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[2] Ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 17.

Attilio e Antonino Romano

21 gennaio 2019