Con l’ordinanza n. 13907 del 31 maggio 2018, la Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che la proposta di accertamento con adesione non determina la rinuncia a far valere la pretesa tributaria[1], “né il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all’accertamento esperito”, e confermato che “l’atto di accertamento con adesione non ha natura negoziale o transattiva, non potendo l’Amministrazione negoziare la pretesa tributaria, ma di atto unilaterale, espressione del potere impositivo della stessa”, ha chiarito che “in caso di mancata adesione, contribuente e Amministrazione finanziaria semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa tributaria alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio, sicchè l’ufficio, in tale evenienza, notifica legittimamente l’avviso di accertamento, il cui contenuto deve comunque tenere necessariamente conto come nella specie in concreto avvenuto, con una rideterminazione più favorevole dei maggiori ricavi, degli eventuali chiarimenti e prove fornite dal contribuente.[2]”
Brevi note
Il dialogo Fisco – Contribuente nel procedimento dell’accertamento tributario consente di poter valutare con maggiore ponderatezza tutti gli e