Vecchie rottamazioni: la prova di appello del 7 dicembre

Domani venerdì 7 dicembre scade il termine per i contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione – bis delle cartelle di pagamento, non hanno versato le rate aventi scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre del 2018. Una volta spirato anche questo termine, si verificherà la decadenza dal beneficio senza che sussista la possibilità di presentare entro il 30 aprile prossimo la relativa istanza e rientrare nella rottamazione – ter

rottamazione: la prova di appello del 7 dicembre prossimoVenerdì 7 dicembre scade il termine per i contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione – bis delle cartelle di pagamento, non hanno versato le rate aventi scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre del 2018. Una volta spirato anche questo termine, si verificherà la decadenza dal beneficio senza che sussista la possibilità di presentare entro il 30 aprile prossimo la relativa istanza e rientrare nella rottamazione – ter.

La nozione di lieve inadempimento

Le prime due versioni dei provvedimenti che hanno consentito ai contribuenti di avvalersi della “rottamazione delle cartelle”, prevedevano la decadenza dai benefici qualora il contribuente avesse versato, anche con un solo giorno di ritardo, una delle rate relative alle somme complessivamente dovute.

La decadenza determina due effetti diversi. In primis l’Agenzia delle entrate può tornare a chiedere al contribuente le sanzioni “piene” in precedenza “cancellate” a seguito della presentazione dell’istanza di rottamazione.

La stessa sorte riguarda gli eventuali interessi di mora che, a seguito della perdita di tutti i benefici quale conseguenza del tardivo pagamento anche di una sola rata, torneranno ad essere dovuti come all’origine. Inoltre, quale ulteriore effetto, il contribuente non potrà più rateizzare la somma iscritta a ruolo.

Il decreto legge n. 119/2018, avente ad oggetto la disciplina della c.d. “rottamazione – ter”, prevede, nel testo emendato dalla Commissione finanze del Senato, l’introduzione della nozione di lieve inadempimento. Se il contribuente effettua il versamento in lieve ritardo, entro i cinque giorni successivi alla scadenza, non perde i vantaggi non verificandosi la decadenza.

I contribuenti devono però tenere conto che il testo del decreto così modificato non è ancora stato convertito in legge e, conseguentemente, non è ancora possibile beneficiare della tolleranza di cinque giorni.

Se il contribuente, che ha aderito alla rottamazione – bis, e non ha versato le rate, anche una sola, di luglio, settembre ed ottobre, e non rispetta la scadenza tassativa del 7 dicembre prossimo, decade definitivamente senza alcuna via di uscita

La scadenza del 7 dicembre

La scadenza del 7 dicembre prossimo, riguardante i contribuenti che, aderendo alla rottamazione – bis, hanno “saltato” una o più rate, rappresenta una vera e propria riapertura dei termini. In pratica pagando le rate arretrate entro la predetta scadenza è come se i contribuenti avessero pagato regolarmente le somme dovute alle scadenze originarie.

Viceversa, come detto, la mancata osservanza della predetta scadenza, dà luogo alla decadenza definitiva senza poter rientrare con l’adesione nella rottamazione – ter.

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione – bis versando le rate di luglio e settembre, ed eventualmente ottobre, in ritardo, non dovranno effettuare alcun adempimento. In questo caso la scadenza del 7 dicembre risulta automaticamente rispettata a seguito dei versamenti già effettuati, sia pure tardivamente.

I benefici della rottamazione – ter

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione – bis, versando entro la predetta data del 7 dicembre le rate “arretrate”, potranno beneficiare della rottamazione ter limitatamente alle somme residue dovute.

In pratica gli importi relativi alle rate aventi scadenza originaria alla fine dei mesi di novembre 2018 e febbraio 2019, saranno automaticamente “spalmate” in cinque anni secondo le scadenze previste per la rottamazione – ter.

I contribuenti non dovranno effettuare alcun adempimento ed il concessionario della riscossione invierà direttamente ai contribuenti, entro il 30 giugno prossimo, i bollettini utilizzabili per effettuare il versamento delle rate residue alle nuove scadenze. I contribuenti otterranno così un duplice beneficio: da una parte la ristrutturazione del debito originario, cioè l’allungamento della scadenza; dall’altra l’applicazione di un tasso di interesse estremamente ridotto pari allo 0,2 per cento.

Nicola Forte

6 dicembre 2018