I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che siano in contrasto con i principi generali di deducibilità
I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che siano in contrasto con i principi generali di deducibilità.
La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 25027 del 10/10/2018, ha chiarito quali sono i presupposti di deducibilità dei costi, in caso di contestazione di operazioni inesistenti.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2002, emesso a seguito di un Pvc della GdF, con cui veniva contestata la partecipazione ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, relativamente all’acquisto di autoveicoli dal mercato estero, tramite fornitori “cartolari”.
Veniva quindi rettificate le relative dichiarazioni fiscali, escludendo le corrispondenti detrazioni IVA e la deducibilità, ai fini IRPEG ed IRAP, dei costi di acquisto, riferibili alle anzidette operazioni soggettivamente inesistenti.
L’atto veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, che accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il comportamento fiscalmente illecito della società, ma limitandosi a confermare la indetraibilità dell’IVA e non anche la indeducibilità (ai fini IRPEG ed IRAP) dei costi di acquisto delle autovetture.
L’Ufficio proponeva quindi appello innanzi alla Commi