Il mondo del terzo settore, recentemente oggetto di una nuova regolamentazione normativa a carattere generale, si compone di una pluralità di soggetti, genericamente dediti a finalità non lucrative o mutualistiche. Nel presente intervento si riepilogano le principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, tenendo conto delle nuove disposizioni integrative e correttive. Il codice disciplina, anche sotto il profilo fiscale, gli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
Il mondo del terzo settore, recentemente oggetto di una nuova regolamentazione normativa a carattere generale, si compone di una pluralità di soggetti, genericamente dediti a finalità non lucrative o mutualistiche.
Il D.Lgs. 3.8.2018, n. 105, entrato in vigore l’11.9.2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 10.9.2018 n. 210), ha modificato il D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 (codice del terzo settore – CTS).
Di seguito si riepilogano le principali disposizioni fiscali previste dal CTS, tenendo conto delle nuove disposizioni integrative e correttive.
Il codice disciplina, anche sotto il profilo fiscale, gli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Aspetti generali
Una volta inquadrata la disciplina generale degli enti del terzo settore (ETS), occorre verificare la reciproca interazione tra le norme del codice del terzo settore (CTS) e quelle del TUIR (nonché delle ulteriori disposizioni fiscali speciali che rimangono applicabili).
Comunque, la materia è talmente vasta che sarà opportuno affrontarne gli aspetti fondamentali di novità, con uno sguardo alle modificazioni apportate nel 2018.
Il CTS raggruppa gli enti del terzo settore (ETS) in sette tipologie:
- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- imprese sociali (incluse le cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte;
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
L’ETS (ente del terzo settore) è definito come un “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” (art. 4, CTS).
Le attività di interesse generale
Gli ETS svolgono tipicamente una serie di attività di interesse generale (art. 5 CTS):
- il cui esercizio deve essere coerente con le previsioni statutarie e avvenire attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari;
- da individuarsi secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal D.Lgs. n. 460/1997 e dal D.Lgs. n. 155/2006;
- possono essere aggiornate con DPCM.
L’elenco delle attività generali comprende numerose ipotesi, relative ai servizi sociali, alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, all’educazione e formazione, alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio, etc.
Gli ETS possono pure svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 CTS).
Il trattamento fiscale
Agli ETS, secondo il codice, devono applicarsi sia le disposizioni fiscali del TUIR (in quanto compatibili), sia le norme più specifiche del CTS stesso (titolo X).
Partendo dalla distinzione generale che viene fatta dal CTS tra attività commerciali e