Imposta sostitutiva sul TFR: lunedì in scadenza l’acconto 2018

Lunedì 17 dicembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Erario l’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva sul TFR per pagare l’anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal trattamento di fine rapporto. L’imposta è pari al 17% e può essere determinata in base a due metodi di calcolo: il metodo storico o il metodo previsionale. Con il presente contributo si illustra come avviene annualmente la rivalutazione del TFR e quali sono i soggetti obbligati a versare l’imposta sostitutiva. Particolare attenzione verrà dedicata ai due criteri di calcolo menzionati. Un ripasso per ottemperare alla scadenza correttamente

Imposta sostituiva sul TFR: in scadenza l’acconto 2018Il 17 dicembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Erario l’acconto 2018 dell’imposta sostituiva sul TFR per pagare l’anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal trattamento di fine rapporto. L’imposta è pari al 17% e può essere determinata in base a due metodi di calcolo: il metodo storico o il metodo previsionale. Con il presente contributo si illustra come avviene annualmente la rivalutazione del TFR e quali sono i soggetti obbligati a versare l’imposta sostitutiva. Particolare attenzione verrà dedicata ai due criteri di calcolo menzionati.

 

L’imposta sostitutiva sul TFR

Per comprendere meglio il motivo per il quale i datori di lavoro (sostituti d’imposta) sono chiamati a versare l’imposta sostitutiva sul TFR e come avviene la tassazione, è necessario partire dall’art. 2120 cod. civ. La norma stabilisce che l’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto sostanzialmente da due elementi:

    • la quota capitale, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue;
    • la quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Al quarto comma dell’art. 2120 cod. civ. è stabilito che il Fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto:

    • da un tasso fisso dell’1,50%;
    • e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La rivalutazione può avvenire in due momenti diversi:

    • alla fine di ciascuno anno;
    • ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

La quota finanziaria

Con particolare riferimento alla quota finanziaria, l’art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che: “Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento”.

Con decorrenza 1° gennaio 2015, tale percentuale è stata successivamente rivista al rialzo, esattamente al 17%, per effetto dell’art. 1, co. 623 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Per quest’anno, l’importo deve essere versato dal datore di lavoro in due appuntamenti:

    • entro il 17.12.2018 (acconto), poiché il 16 cade di domenica;
    • ed entro il 18.02.2019 (saldo), in quanto il 16 cade di sabato.

Un accorgimento fondamentale da tenere presente per la determinazione dell’acconto dovuto, riguarda la scelta operata dai lavoratori circa la destinazione del TFR, ossia se lo stesso è mantenuto in azienda ovvero destinato ad un Fondo pensione: nel primo caso, e per le imprese fino a 49 dipendenti, è possibile affermare che il TFR rimane interamente nella disponibilità del datore di lavoro e lo stesso va incrementato della quota capitale e della quota finanziaria, pertanto, l’acconto dell’imposta sostitutiva è determinato sulla rivalutazione dell’intero TFR; nel secondo caso, per i lavoratori che hanno deciso di destinare il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare, a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, per il TFR:

    • maturato fino al 31.12.2006, al Fondo TFR vanno accantonate le quote rivalutazione annuali e va determinato il relativo acconto dell’imposta sostitutiva;
    • maturato dall’1.01.2007, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente il TFR alla previdenza complementare. In tal caso, quindi, il datore di lavoro non determina alcuna imposta sostitutiva e pertanto sarà tenuto ad effettuare il versamento dell’acconto esclusivamente con riferimento alle quote maturate fino al 31.12.2006, mantenute in azienda.

Campo di applicazione

La rivalutazione dell’imposta sostitutiva sul TFR deve essere effettuata da tutti di tutti i datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta.

Restano invece esclusi dal versamento dell’imposta:

    • i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici);
    • i sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest’anno.

Questi ultimi, in particolare, possono versare direttamente l’imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Criteri di calcolo

L’acconto di dicembre può essere calcolato utilizzando due metodi:

    • metodo storico: in base al quale l’acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti;
    • metodo previsionale: in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2018. La base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2017 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2018, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il primo criterio, bisogna considerare il 90% delle rivalutazioni che risultano nell’anno solare precedente a quello di riferimento e calcolare l’imposta, tenendo in considerazione eventuali TFR erogati a seguito di licenziamento o dimissioni intervenuti durante il 2018.

Se tali eventi non sono accaduti, il versamento è lo stesso dell’anno precedente ridotto del 10%.

Con il secondo criterio, invece, l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni è costituito dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i lavoratori dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.  Inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di rivalutazione, si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (famiglie di operai e di impiegati) rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Da notare che per i dipendenti cessati in corso d’anno, entro il 30 novembre, l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In sintesi, qualora il datore di lavoro decidesse di versare l’acconto secondo il metodo previsionale, è necessario:

    • far riferimento ai dipendenti in forza al 30 novembre 2018;
    • considerare, con riferimento ai dipendenti di cui al punto precedente, il TFR maturato al 31 dicembre 2017;
    • determinare la rivalutazione applicando il tasso ISTAT del mese di dicembre 2017;
    • relativamente ai dipendenti cessati dal lavoro prima del 30 novembre 2018, l’acconto da versare va determinato nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione dal lavoro

Modalità di versamento

Per quanto concerne le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva sul TFR, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. F24 ed in particolare i seguenti codici tributo:

    • 1712”: acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;
    •  “1713”: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.

È appena il caso di ricordare che i codici tributo vanno esposti nella “sezione erario” del mod. F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che per quest’anno è il 2018.

Antonella Madia

14 dicembre 2018