Fattura Elettronica: la scelta dell'indirizzo PEC utilizzabile

Ammessa la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateL’emissione della fattura elettronica e la scelta dell’indirizzo PEC utilizzabile

Siamo all’avvio dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico e gli operatori che non lo hanno ancora fatto dovranno scegliere, praticamente sul filo di lana, il canale di trasmissione/ricezione dei documenti in formato digitale.

Uno dei possibili canali è rappresentato dalla tradizionale PEC – Posta Elettronica Certificata, che gli operatori ben conoscono essendo frequentemente utilizzata per altre finalità; è possibile che in molti casi gli operatori scelgano questa modalità di trasmissione in virtù del maggior grado di conoscenza delle regole di utilizzo. La medesima situazione riguarda sia gli imprenditori che gli esercenti arti e professioni.

Le imprese sono già tutte dotate di indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese. 

Si pone dunque il problema della possibilità di utilizzare, al fine di inviare le fatture elettroniche, un indirizzo PEC diverso da quello comunemente in uso.

Esempio pratico

Si consideri ad esempio l’attività svolta da un Dottore commercialista che indica nei ricorsi avverso l’Agenzia delle entrate, ai fini della domiciliazione del cliente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Nell’ipotesi in cui i fornitori inviassero le fatture di acquisto destinate al professionista, utilizzando il medesimo indirizzo PEC impiegato per la domiciliazione dei clienti e per l’attività di contenzioso tributario, si correrebbe il rischio di non prendere visione di una o più notifiche relative all’attività professionale. La ricezione di un numero eccessivo di mail potrebbe suggerire di tenere separati i messaggi di posta elettronica relativi all’attività di contenzioso, rispetto a quelli aventi ad oggetto la ricezione delle fatture di acquisto.

Cosa dice Agenzia delle Entrate

Il problema è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito.

Secondo i chiarimenti forniti, il provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC, cioè presente nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.it. Il contribuente, professionista o impresa, potrebbe ad esempio attivare un altro indirizzo PEC da utilizzare esclusivamente per il servizio di trasmissione e di ricezione delle fatture in formato digitale.

L’Agenzia delle entrate ha poi anche osservato come il contribuente possa scegliere di trasmettere e/o ricevere le fatture elettroniche attraverso l’indirizzo PEC del suo intermediario, ovvero avvalendosi dei servizi telematici prestati da un soggetto terzo. In tale ipotesi non è necessario comunicare alcuna “delega” all’Agenzia delle entrate.

Il Sistema di Interscambio provvederà a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo PEC che troverà riportato all’interno della fattura elettronica. Il cessionario/committente potrebbe però essersi avvalso del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. In questo caso il cessionario avrà indicato l’indirizzo PEC dove ricevere in default, indipendentemente da ogni comunicazione effettuata al cedente/prestatore, tutte le fatture trasmesse dai propri fornitori.

Questo ulteriore servizio può essere particolarmente utile per ricevere le fatture che emetteranno i fornitori delle utenze relative alla somministrazione di energia, ai servizi telefonici, all’acqua, il gas, etc.

Non sarà sempre agevole comunicare all’operatore il codice destinatario o l’indirizzo PEC da utilizzare. Pertanto, se in sede di emissione delle fatture da parte dei predetti gestori fosse indicato il codice destinatario così composto “0000000”, l’indirizzo preregistrato all’interno del portale dell’Agenzia delle entrate consentirebbe al SdI di “recapitare” la fattura al contribuente direttamente al “recapito” così indicato.

Nicola Forte

31 dicembre 2018