Proroga CIGS per imprese sotto i 100 dipendenti: istruzioni dal MLPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra le novità normative derivanti dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Fiscale 2019” in merito alla concessione della proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. Sul punto l’art. 25 del menzionato Decreto Legge, consente di accedere alla proroga della CIGS per le predette causali anche alle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative. Il disposto normativo si applica anche ai trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà”. Vediamo quindi nel dettaglio le novità entrate in vigore del 24 ottobre scorso e le relative istruzioni operative per la presentazione delle istanze telematiche

proroga cassa integrazione guadagni cigsCon la Circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra le novità normative derivanti dall’entrata in vigore del c.d. “Decreto Fiscale 2019” (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) in merito alla concessione della proroga dlla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. Sul punto l’art. 25 del menzionato Decreto Legge, riscrivendo il corpus normativo dell’art. 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, consente di accedere alla proroga della CIGS per le predette causali anche alle imprese con organico inferiore a 100 unità lavorative. Il disposto normativo si applica anche ai trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà”. Vediamo quindi nel dettaglio le novità entrate in vigore del 24 ottobre scorso e le relative istruzioni operative per la presentazione delle istanze telematiche.

Le modifiche introdotte dal Decreto Fiscale

L’art. 25 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “Decreto Fiscale 2019”), attualmente in attesa della conversione in legge, è intervento nel vigente impianto degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ed in particolare sull’art. 22-bis che prevede la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione o crisi aziendale.

Si ricorda che l’articolato è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla Legge di Bilancio (art. 1, co. 133, L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha concesso l’evento di CIGS, per il biennio 2018 e 2019, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative.

Il provvedimento di proroga, concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, riguarda le aziende con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La proroga ha una durata di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da:

  • investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi;
  • piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Un’ulteriore proroga di 6 mesi può essere prevista, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie (pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.

Aziende con meno di 100 dipendenti

Come anticipato in premessa, dal 24 ottobre scorso, l’art. 25 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha abrogato il riferimento al requisito occupazionale, eliminando le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e” nel testo dell’art. 22-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il Legislatore, infatti, ha stabilito che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica.

Altra novità introdotta riguarda la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale. L’accesso è garantito qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.

Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

Criteri generali

Sul punto, il documento di prassi richiama alcuni criteri generali che le aziende devono osservare per la corretta fruizione della proroga delle integrazioni salariali straordinarie. In particolare si precisa che:

  • la CIGS può essere riconosciuta, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento;
  • è possibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che hanno fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria;
  • gli effetti dell’accordo governativo, in caso di aziende con siti produttivi dislocati su più regioni, possono essere limitati alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto la particolare rilevanza economica e occupazionale;
  • l’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento CIGS.

Modalità d’invio della domanda di proroga CIGS

La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di “Cigsonline”. Alla domanda deve essere allegato:

  • l’accordo governativo sottoscritto;
  • e una relazione;

dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte che siano ubicate in due o più regioni.

Le istanze saranno gestite in ordine cronologico di presentazione ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento.

Da notare che per la causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

In questa sede è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata.

Antonella Madia

6 novembre 2018