Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono rilevanti per i vari soggetti che possono detenere quote di società (di capitali e di persone) ma i relativi effetti fiscali cambiano a seconda della natura giuridica del cedente.
Tassazione delle plusvalenze: aspetti generali
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono rilevanti per i vari soggetti che possono detenere, appunto, quote di società variamente denominate (di capitali e di persone), ma i relativi effetti fiscali cambiano a seconda della natura giuridica del cedente.
In particolare, per le persone fisiche finora è stata sempre attribuita rilevanza al superamento o meno della soglia di qualificazione, cioè alla “dimensione” delle partecipazioni detenute e cedute rispetto al totale del capitale della società.
Tale soglia corrisponde alle seguenti percentuali di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata:
- 2 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 20 per cento per le altre partecipazioni;
(ovvero) alle seguenti percentuali di partecipazione al capitale o al patrimonio:
- 5 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 25 % per le altre partecipazioni.
Per quanto riguarda le persone fisiche, per le plusvalenze “qualificate” realizzate entro il 2017, la tassazione resta quella ordinaria IRPEF, con le aliquote applicate sul 49,72% dell’ammontare. Limitatamente alle plusvalenze “qualificate” realizzate nel 2018, la percentuale di concorso al reddito è invece pari al 58,14% dell’ammontare.
Per quanto invece riguarda le società di persone, la percentuale di imponibilità resta quella “vecchia” del 49,72% (tale base imponibile, al fine della determinazione dell’IRPEF dovuta, viene comunque ripartita per trasparenza tra i soci ex art. 5 del TUIR). Sia la normativa riguardante le società di persone che quella avente a oggetto i soggetti IRES (tassazione sul 5% della plusvalenza in caso di applicazione della “pex”, sull’intero ammontare in caso contrario) sono rimaste immutate.
La legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’armonizzazione dell’aliquota di tassazione per i dividendi e per le plusvalenze senza più considerare, appunto, la percentuale di partecipazione detenuta in una determinata società.
Relativamente alle persone fisiche, in particolare, per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, è stata estesa la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26% a prescindere dall’eventuale superamento della soglia di qualificazione. Tale ritenuta si applica su una base imponibile corrispondente all’intero ammontare del dividendo.
Le plusvalenze qualificate
I redditi diversi – di cui all’art. 67 del TUIR – genericamente definibili “di natura finanziaria” si suddividono in diverse categorie, tra le quali figurano:
- le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa di partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c);
- le plusvalenze finanziarie diverse da quelle “qualificate”, realizzate mediante cessione a