La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto la tesi difensiva dell’imputato – a cui veniva contestato il reato di omesso versamento dell’IVA – che aveva dimostrato l’impossibilità del versamento IVA a causa del fallimento di cinque clienti, che non avevano pagato le fatture emesse
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37089 depositata il 1° agosto 2018 ha accolto la tesi difensiva dell’imputato – a cui veniva contestato il reato di omesso versamento Iva, di cui all’art.10-ter, del D.Lgs.n.74/2000 – che aveva dimostrato l’impossibilità del versamento IVA a causa del fallimento di cinque clienti, che non avevano pagato le fatture emesse.
La sentenza
Osserva innanzitutto il Collegio che, la stessa Corte di appello ha riconosciuto che l’aspettativa del consorzio di ricevere il pagamento per le prestazioni effettuate, a fondamento dell’emissione delle fatture, era rimasta “disattesa per l’inadempimento dei principali clienti, in buona parte poi falliti” (circostanza che già il primo Giudice aveva dato per accertata, evidenziando che “è doveroso sottolineare che tali crediti – presuntivamente esigibili – portati a bilancio non sono mai stati realizzati dal Consorzio a causa di condotte inadempienti da parte dei committenti debitori, i quali, successivamente, sono stati coinvolti in fallimenti”); e ciò secondo i massimi giudici, “già ex se, parrebbe dunque cond