Non si ha diritto alla detrazione IRPEF per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede quando il Comune di residenza dello studente non rientra tra quelli montani e non può essere considerato disagiato. Vediamo di analizzare il chiarimento fornito dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate
Non si ha diritto alla detrazione IRPEF per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede quando il Comune di residenza dello studente non rientra tra quelli montani e non può essere considerato disagiato.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza d’interpello n. 19, del 2 ottobre 2018, ha fornito “chiarimenti sull’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR (detrazione Irpef per canoni di locazione studenti universitari) Articolo 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212”: vediamo di analizzare il chiarimento fornito dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate.
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
Come indicato dalla recente circolare n. 7/E/2018, l’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) e lett. i-sexies.01), del TUIR, prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei:
- canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni;
- canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.
Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della detrazione Irpef si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (art.