Unione Sportiva Lecce: annullato avviso di accertamento. Compenso al procuratore e no fringe benefits

di Maurizio Villani

Pubblicato il 29 settembre 2018

La C.T.P. di Lecce ha accolto il ricorso presentato dall’Unione Sportiva Lecce S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Villani, avverso un avviso di accertamento per mancato versamento di ritenute. Esaminiamo la vicenda...

chi deve produrre il processo verbale di contestazione PVC in caso di verifica fiscaleCon sentenza n. 2826 del 20 settembre 2018, la C.T.P. di Lecce – Sezione 4  – (Presidente Romano Giovanni - Relatore Sartori Arturo – Giudice Tosi Sergio Mario) ha accolto il ricorso presentato dall’Unione Sportiva Lecce S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Villani, avverso un avviso di accertamento per mancato versamento di ritenute.

In particolare, la vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, adeguandosi a quanto contestato nel p.v.c. in sede di verifica fiscale, ha contestato alla società il mancato versamento di ritenute su compensi per lavoro dipendente, ritenendo che il compenso corrisposto dall’Unione Sportiva Lecce S.p.a. all’agente del calciatore Massimo Oddo, Sig. Alessandro Moggi, per l’importo di € 30.000,00 + IVA al 21% (€ 6.300,00), doveva considerarsi remunerazione in natura corrisposta al calciatore (fringe benefits) e, in quanto retribuzione erogata al dipendente, sottoposta al versamento delle ritenute d’acconto.

La società, nel costituirsi in giudizio, oltre a sollevare una serie di eccezioni di diritto, eccepiva, nel merito, l’infondatezza dell’atto impositivo impugnato in quanto l’Amministrazione finanziaria, riprendendo acriticamente il contenuto del p.v.c. della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, era giunta alla conclusione che il procuratore Moggi dovesse essere considerato il procuratore del giocatore Oddo, solo ed esclusivamente mediante presunzioni semplici, del tutto prive del carattere della gravità precisione e concordanza.

Ed infatti, l’Ufficio aveva provveduto ad allegare soltanto il mandato con il quale l’Unione Sportiva Lecce S.p.a. incaricava il procuratore Moggi per il tesseramento del giocatore Oddo.

Ebbene, i giudici tributari hanno accolto le tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, sottolineando come l’Agenzia delle Entrate, contestando la fittizietà soggettiva dell’operazione (ovvero che il reale beneficiario di quanto corrisposto dalla società doveva essere considerato il calciatore, quale forma di retribuzione aggiuntiva corrisposta in suo favore, e non già quale onere economico della prestazione resa dal procuratore), avrebbe dovuto produrre la prova della divergenza tra la realtà dell’operazione e la sua espressione documentale, fornendo validi elementi, che potessero anche assumere la consistenza di attendibili indizi.

 

Nel caso di specie, invece, affermano i giudici tributari

“gli elementi probatori forniti, valutati sia singolarmente che complessivamente, si appalesano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e comunque inadeguati a dimostrare la reale sussistenza di una indennità aggiuntiva (fringe benefits) in favore del calciatore con le conseguenze fiscali applicate con l’atto in questione.

L’atteggiamento elusivo addotto dall’Ufficio appare meramente indiziario, ma carente sotto il profilo probatorio, specie se considerato a fronte di una fatturazione e quindi ad un relativo pagamento delle imposte”.

 

 

 

Avv. Maurizio Villani

29 settembre 2018