A forte pericolo prestare denaro agli amministratori. L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito all’organo di gestione, unicamente nel rispetto dei vincoli statutari ed attestando le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi per società in eventuale stato di dissesto. L’organo gestionale risponde dei danni derivati alla società per eventuali scelte gestionali assunte in assenza di autorizzazione da parte dei soci e senza la predisposizione di misure e cautele necessarie ad evitare un pregiudizio alla società medesima. Se sussistono le condizioni, anche i soci (ed il collegio sindacale) sono solidalmente responsabili con gli amministratori nei confronti di eventuali danni ai terzi.
A forte pericolo prestare denaro agli amministratori anche dopo la depenalizzazione operata dal D.lgs. n. 61/2002.
L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito all’organo di gestione, unicamente nel rispetto dei vincoli statutari ed attestando le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi per società in eventuale stato di dissesto.
L’organo gestionale risponde dei danni derivati alla società per eventuali scelte gestionali assunte in assenza di autorizzazione da parte dei soci e senza la predisposizione di misure e cautele necessarie ad evitare un pregiudizio alla società medesima.
Se sussistono le condizioni, anche i soci (ed il collegio sindacale) sono solidalmente responsabili con gli amministratori nei confronti di eventuali danni ai terzi.
Il presito agli amministratori
L’art. 2624 c.c. stabiliva che gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che contraevano prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministravano o con una società controllante o controllata, erano puniti con la reclusione, e ciò anche se il prestito fosse stato retribuito e restituito.
La circostanza che tale norma sia stata abrogata con d.lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza 14.4.2002, non elimina la ricorrenza di eventuali responsabilità in capo a tali soggetti trattandosi di contratto concluso <potenzialmente> suscettibile di essere ritenuto – a certe condizioni – in conflitto di interessi con la società.
In altri termini, benché la fattispecie non sia più penalmente perseguibile direttamente, ciò non esclude una possibile contestazione dei reati oggetto della legge tributaria (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) e/o fallimentare (bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta, qualora successivamente la società dovesse fallire).
Tuttavia, qualora i soci decidono di deliberare un prestito, nel rispetto statutario, possono farlo. Purché sussistano condizioni che esulano dalla distrazione di fondi per società in stato di dissesto, con contenzioso tributario in essere, o di natura elusiva. |
Autorizzazione del “prestito” ed (eventuali) responsabilità per amministratori e soci
L’assemblea dei soci può deliberare l’erogazione di un prestito agli amministratori non essendoci alcuna norma ostativa alla concessione di finanziamenti a favore dell’organo gestionale.
Pertanto, i proprietari della società sono legittimati ad autorizzare i gestori all’assegnazione del prestito attestando nel verbale di assemblea (soggetto ad imposta di registro in misura fissa) le condizioni che esulano dalla distrazione di fondi allorchè trattasi di società in stato di dissesto.
E’ quindi necessario che il contratto di prestito ([1]):
- rispetti le previsioni statutarie;
- presenti significative remunerazioni per la società in quanto oneroso e non realizzato a titolo gratuito;
- non determini i presupposti per eventuali contenziosi tributari in ordine al