L’articolo esamina il trattamento fiscale delle perdite dei soggetti IRES in base alle norme del Testo Unico. Alcuni esempi chiariranno le modalità con cui tali perdite possono contribuire alla determinazione del reddito negli esercizi successivi a quello in cui la perdita si manifesta
Le perdite d’impresa
In relazione alle perdite di impresa l’art. 84, comma 1, del Tuir, stabilisce che:
- la perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
- la perdita deve risultare diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi dalle plusvalenze di cui all’art. 87 dello stesso testo unico, per la parte del loro ammontare che eccede le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5, del medesimo testo unico.
Perdite d’impresa e soggetti IRES
La regola procedurale evidenziata interessa esclusivamente i soggetti Ires e specificamente:
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
- le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003;
residenti nel territorio dello Stato, nonché:
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta.
A scopo esemplificativo, si riporta un esempio illustrativo delle modalità di impiego delle perdite pregresse.
Caso – si assuma che una società a responsabilità limitata disponga di perdite pregresse [per semplicità relative all’anno 2016] in misura pari ad € 80.000,00 e che nell’anno 2017 ha conseguito un reddito pari a € 90.000,00.
Il caso può essere così schematizzato:
Anno |
Reddito ante imputazione perdite pregresse |
Perdita esercizio |
Perdita utilizzabile |
Reddito imponi |