Il contribuente che non ha versato l’IVA con riferimento alle fatture non riscosse dai propri clienti è da ritenersi esente dal reato per omesso versamento IVA. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che si pone in contrasto rispetto ai precedenti attestazioni di legittimità e che, si spera, possa, per la sua maggiore fedeltà alla finalità delle norme penal-tributarie, trovare conferma in future sentenze per andare a costituire il nuovo e più equilibrato principio applicativo delle norme in materia di reati da omesso versamento delle imposte
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37089/2018 ha ritenuto che, la mancata riscossione delle fatture emesse è presupposto che esclude la sussistenza del reato per omesso versamento IVA di cui all’articolo 10 ter del D.Lgs. 74/2000.
Secondo i supremi giudici l’articolo 10 ter del D.Lgs. 74/200 la mancata riscossione dell’IVA determina l’assenza del dovere di accantonamento dell’Imposta che deve essere versata entro il termine annuale indicato dalla norma.
Si tratta di una interpretazione che si pone in rapporto di discontinuità con le precedenti e che merita di essere analizzata per il suo maggiore equilibrio e per la sua maggiore aderenza e alla finalità delle norme penali tributarie e ai principi delle sezioni unite.
IL TESTO DELLA NORMA
L’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000 prevede che, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
LE SEZIONI UNITE
Le sezioni unite con sentenza n. 37424/2013 hanno individuato e specificato gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi (presupposto) del reato per omesso versamento dell’IVA.
Sotto il profilo oggettivo le sezioni unite hanno chiarito che,