Uno strumento messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese, estremamente utile alla compilazione del Documento per la Valutazione dei Rischi. Il tool permetterà al datore di lavoro di valutare in completa autonomia il rischio aziendale nel caso di lavori e/o mansioni d’ufficio, e finanche di scaricare – al termine della procedura – il DVR già precompilato, che peraltro potrà comunque essere modificato o integrato
Con la Circolare congiunta INAIL/MLPS nn. 31/13, è stato messo a disposizione delle micro, piccole e medie imprese uno strumento estremamente utile alla compilazione del Documento per la Valutazione dei Rischi, l’ OiRA . Il tool permetterà al datore di lavoro di valutare in completa autonomia il rischio aziendale nel caso di lavori e/o mansioni d’ufficio, e finanche di scaricare – al termine della procedura – il DVR già precompilato, che potrà peraltro essere modificato o integrato dal datore di lavoro stesso.
Il tool per la valutazione dei rischi
È stato divulgato da parte del Ministero del Lavoro il software applicativo chiamato OiRA, ossia uno strumento utilissimo per la compilazione del DVR: lo strumento è stato adottato in Italia con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 61 dello scorso 23 maggio 2018, per poi essere ulteriormente specificato con la Circolare congiunta INAIL/MLPS nn. 31/13, del 25 luglio 2018.
Tale strumento, a cui è stato dato l’acronimo OiRA, si riferisce all’ “Online Interactive Risk Assessment” con il quale è possibile valutare i rischi presenti in azienda in piena autonomia da parte del datore di lavoro permettendo al contempo di elaborare e redarre il Documento di Valutazione dei Rischi attraverso un percorso guidato, realizzato dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro, e impostato secondo le previsioni e le logiche delle Direttive Europee in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Italia – che ha aderito al progetto a seguito della sottoscrizione del “Memorandum of Understanding” tra l’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 agosto 2013 – ha però avuto bisogno di uniformare tale tool alle specifiche regole vigenti in materia nel nostro ordinamento.
La valutazione dei rischi è chiaramente un obbligo non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e previa consultazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, se presenti.
Così, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 29, comma 6-quater – che prevede l’individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei rischi – è stato definitivamente approvato dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito della seduta del 3 maggio 2018, lo specifico applicativo, il quale è stato definitivamente adottato con il Decreto MLPS del 23 maggio 2018.
Soggetti interessati e ambito d’applicazione
Tale strumento è specificamente rivolto a micro, piccole e medie imprese del settore:
- pubblico
- privato
in cui siano presenti lavoratori rispondenti alla definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, con le limitazioni previste dall’articolo 3 del medesimo Decreto. Solitamente le attività prese in esame maggiormente sono quelle che richiedono ad esempio:
- l’utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per l’immissione ed elaborazione dati;
- attività di segreteria;
- rapporti con clienti e fornitori;
- archiviazione dei documenti.
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale strumento le mansioni di archivista e magazziniere in quanto non previsti dei moduli specifici.
Tale strumento può essere utilizzato da:
- aziende di nuova costituzione, le quali siano in procinto di elaborare e redigere il documento di valutazione dei rischi;
- imprese che abbiano effettuato già in precedenza la valutazione dei rischi.
Qualora poi in azienda siano presenti mansioni o rischi non strettamente legati alle attività di ufficio e quindi non contemplati da tale strumento, il datore di lavoro dovrà procedere all’integrazione del DVR.
Si segnala che all’interno di tale strumento non sono inseriti:
- i rischi da vibrazioni, da atmosfere esplosive, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali;
- la valutazione e la gestione del rischio da scariche atmosferiche;
in quanto non sono significativi per le attività d’ufficio.
Lo scopo di tale strumento è quello di supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per le attività di ufficio attraverso:
- l’identificazione dei pericoli;
- l’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione;
allo scopo di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, fino a giungere alla redazione del DVR – documento di valutazione dei rischi – che potrà essere stampato al termine del processo valutativo, previsto dallo strumento OiRA.
Tale strumento è disponibile in via gratuita a decorrere dalla data di emanazione della circolare citata, cioè dal 25 luglio 2018, seguendo le informazioni fornite dallo stesso sito.
Il funzionamento
Lo strumento fa in modo di strutturare i dati in diversi moduli in cui si affrontano i principali rischi e le problematiche relative al lavoro d’ufficio, identificando pericoli e criticità così come aspetti riguardanti l’organizzazione del lavoro, guidando in tal modo il datore di lavoro nella valutazione di tutti i rischi correlati ai pericoli identificati, secondo i requisiti previsti dalla legislazione vigente. Al completamento di tutti gli step previsti dalla procedura, l’applicativo farà in modo di generare il documento di valutazione dei rischi; qualora poi la specifica attività lavorativa comporti delle modifiche a tale documento, sarà possibile personalizzare la propria valutazione del rischio:
- aggiungendo delle misure che non sono state considerate autonomamente dal tool;
- modificando (eventualmente) quelle preesistenti;
purché tali misure servano per migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il documento – che sarà disponibile alla conclusione della procedura – dovrà poi essere munito di data certa ovvero attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro così come dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, se nominato.
Antonella Madia
4 settembre 2018