In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in azienda gli intermittenti diventano stabili, a tempo indeterminato.
Contratto intermittente e assenza del DVR
Il D. Lgs. n. 81/2015, che a partire dal 25 giugno 2015 ha introdotto il “Codice dei contratti”, all’art. 13 e ss. disciplina l’istituto del lavoro intermittente (noto anche come “lavoro a chiamata” o “job on call”), inquadrandolo come quel contratto stipulato, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
L’articolo successivo stabilisce, invece, quando non è possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale, ossia:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi pr