Talvolta giungono all’amministrazione finanziaria denunce di possibili evasioni fiscali commesse da terzi soggetti. Dopo una sommaria valutazione, i verificatori possono decidere di approfondire le indagini ovvero di procedere all’avvio di riscontri. Peraltro, gli elementi contenuti nella missiva non possono legittimare l’accesso domiciliare a fini fiscali per il reperimento di prove dell’evasione, in quanto essi non rappresentano i gravi indizi di violazioni previsti necessariamente dalla normativa perché si possa ottenere l’autorizzazione della Procura della Repubblica a questi fini…
Locali ad uso esclusivamente abitativo: gravi indizi
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prescritta in materia di Iva dall’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto sottesa all’acquisizione degli elementi di riscontro della supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione, è contraddistinta da un largo margine di discrezionalità.
Da questo discende il carattere necessariamente sintetico della relativa motivazione: l’obbligo motivazionale deve pertanto ritenersi assolto nel caso in cui risultino indicate la nota e l’autorità richiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione deve essere effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento” (Cass. 9565 del 23/4/2007).
Il primo comma dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale attiene all’accesso nei locali adibiti all’esercizio di att