Buoni pasto elettronici: disciplina fiscale, vantaggi e svantaggi

I buoni pasto elettronici sono la versione digitale dei tickets restaurant cartacei, che hanno sostituito, per praticità e semplificazione, la carta con il tesserino con banda magnetica, simile ad un bancomat o carta di credito, sulla quale accreditare l’importo dei tickets spettanti al dipendente. Esaminiamo i vantaggi e gli svantaggi dal punto di vista sia del datore di lavoro che del dipendente

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

  • Buoni pasto elettronici: vantaggi e svantaggi 
  • I vantaggi per il negoziante convenzionato (anche il distributore automatico)
  • Disciplina fiscale dei buoni pasto. Vantaggi sia per l’azienda che per i dipendenti che li utilizzano
  • Tassazione dei buoni pasto per il dipendente
  • Compensi in natura
  • Importo tassato
  • La disciplina previdenziale per i lavoratori
  • Tassazione dei buoni pasto per l’azienda
  • Disciplina Iva
  • Perché convengono di più i buoni pasto elettronici 
  • NUOVE REGOLE SUI BUONI PASTO – DECRETO N.122/2017
  • Norme e prassi di rifermento dei Buoni pasto
  • Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122
  • Art.144 (Servizi di ristorazione), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 – Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa
  • Art. 285 (Servizi sostitutivi di mensa) (d.P.C.M. 18 novembre 2005)
  • Legge 25 agosto 1991, n. 287
  • Disciplina IVA – Dpr 633/72
  • Dpr 696/1996 – Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi
  • Dpr 917/86 TUIR – Disciplina imposte sui redditi
  • Art. 54 5^ c., dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) – Testo in vigore dal: 15-8-2017
  • Art. 95, 2^ c. dpr 917/86 (Spese per prestazioni di lavoro dipendente) – Testo in vigore dal: 2-12-2005
  • Art. 109 5^ c. dpr 917/86 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa)
  • Testo in vigore dal: 1-3-2017
  • link alla 2a parte dell’approfondimento, con prassi e parere dell’Agenzia Entrate

 

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Buoni pasto elettronici: vantaggi e svantaggi

I buoni pasto elettronici sono la versione digitale dei tickets restaurant cartacei, che hanno sostituito, per praticità e semplificazione, la carta con il tesserino con banda magnetica, simile ad un bancomat o carta di credito, sulla quale accreditare l’importo dei tickets spettanti al dipendente.

Il buono pasto o ticket è un titolo di pagamento dal valore predeterminato (stabilito dal datore di lavoro) che l’azienda consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo della mensa.

buoni pasto elettronici altro non sono che un tesserino con banda magnetica sulla quale l’azienda accredita al dipendente l’importo spettante dei ticket. Una card da usare come un bancomat o una carta di credito. In sostanza, anziché strappare ogni giorno un ticket di carta dal blocchetto consegnato mensilmente dall’azienda, si presenta alla cassa il tesserino elettronico munito di microchip. Una volta introdotto nel Pos, l’importo viene scalato dal credito accumulato.

Occorre un preventivo accordo stipulato tra l’azienda (datore di lavoro) e la società che eroga questo tipo di servizio (negozi convenzionati, anche il distributore automatico) e che prevede l’importo di ciascun buono pasto.

Il dipendente viene anche informato dell’elenco dei negozi convenzionati al servizio e può cominciare a utilizzare l’importo disponibile.

Alla cassa del self service o a quella del supermercato (anche del distributore automatico) il Pos si collega al server dell’azienda (datore di lavoro) e scala l’ammontare della spesa dal saldo accumulato dal dipendente.

Si evidenzia che l’impiego del buono pasto è legittimo solo per sostituire la mensa quotidiana durante le ore lavorative. In teoria, quindi, non può essere usato né in giornate non lavorative (la spesa del sabato), né per l’acquisto di prodotti non commestibili (spazzolini da denti, detersivi, carta da cucina, ecc). Nella pratica, uno può andare, ad esempio, durante la pausa pranzo del mercoledì al supermercato e fare la spesa di generi alimentari con i buoni pasto elettronici fino al massimo consentito.

Il buono pasto può essere utilizzato sia durante la pausa pranzo, come effettivo pagamento del pasto, oppure come valuta di pagamento per l’acquisto di prodotti alimentari presso tutti gli esercizi convenzionati con le società che li emettono. Però bisogna fare attenzione alla data di scadenza riportata sul buono. Oltre quella data non saranno più accettati in pagamento nei negozi convenzionati.

Per i lavoratori i buoni pasto elettronici hanno diversi vantaggi rispetto ai buoni cartacei:

  • i buoni sono caricati sulla card senza dovere necessariamente passare al ritiro in azienda;
  • si riduce la possibilità di furto/smarrimento e di utilizzo da parte di malintenzionati, visto che ogni card prevede una specifica procedura per il furto/smarrimento con il blocco della stessa e l’emissione di una nuova carta con la valorizzazione dei buoni smarriti;
  • risparmio fiscale: come abbiamo già detto grazie alle nuove norme i lavoratori avranno qualche centesimo in più in busta paga.

Ci sono anche svantaggi legati alla bassa accettazione delle card al momento negli esercizi commerciali in Italia. La loro diffusione è di appena il 27% degli esercizi convenzionati che accettano i buoni cartacei. Le regole di utilizzo sono identiche a quelle previste per i buoni cartacei.

 

I vantaggi per il negoziante convenzionato (anche il distributore automatico) sono legati:

  • vantaggi dei buoni pasto aziendalialla gestione più rapida della contabilizzazione, che avviene elettronicamente, e quindi alla possibilità di avere il pagamento dalla società emittente in minor tempo;
  • alla riduzione del rischio di furto/smarrimento dei buoni pasto.

Però ci sono per loro anche grossi svantaggi:

  • le commissioni di incasso, già altissime per i buoni cartacei, sono più alte;
  • dovrebbero avere dai 4 ai 6 lettori per garantire l’accettazione di tutte le possibili card.

Il problema principale è che non esiste un Pos unico. Il sistema dei buoni pasto elettronici, così come quello dei buoni pasto cartacei, è infatti frammentato con diversi operatori presenti sul mercato.

Esistono diversi tipi di buoni pasto elettronici: Ticket restaurant smart e Ticket Restaurant Mobile di Edenred, Day TRonic di Day Ristoservice, Pellegrini card, Blu Ticket card, Pass Lunch Card e Lunch Tronic di Sodexo (che emette Pass Lunch, Lunch Time e Ristomat), Qui! Ticket card, E ticket di Gemeaz.

Ogni esercizio commerciale convenzionato (anche il distributore automatico), deve avere il suo lettore POS, per poter garantire l’accettazione di tutti i buoni pasto elettronici, dovrebbe avere almeno 6 diversi lettori di card.

Group, Sodexo e Day Ristoservice hanno annunciato di volere introdurre un Pos unico in grado di leggere le diverse loro carte.

Pellegrini ha deciso di usare per la sua card i lettori di carte di credito, ovviamente quelli di proprietà di operatori con cui ha stretto una convenzione (al momento Cartasì, Setefi, alcune BCC, consorzio Triveneto).

Però alla fine sicuramente non c’è la possibilità di avere un POS unico per tutte le card.

Per ridurre gli svantaggi per esercenti e lavoratori, e rendere il passaggio al buono elettronico più semplice possibile, bisogna lavorare sulla riduzione delle commissione di sconto del buono pasto (pagare fino al 15% è inaccettabile) e sull’introduzione di un POS unico. 

 

Deducibilità dei buoni pasto

Dall’1.07.2015 è cambiata la deducibilità dei buoni pasto elettronici, passata da € 5,29 ad € 7,00, il che significa fino a € 400,00 di reddito l’anno in più per la spesa alimentare.

Dal 09.09.2017, per effetto del nuovo decreto Mise, è prevista la cumulabilità fino a 8 ticket contemporaneamente.

I buoni pasto elettronici sono tickets restaurant elettronici per fruire ed utilizzare i buoni pasto da parte di aziende e dipendenti.

I nuovi buoni pasto elettronici diventano digitali attraverso l’accredito diretto del valore dei buoni pasto su una card elettronica da usare come bancomat, che consente di fruire la spesa nei negozi convenzionati al circuito della società che ha emesso i buoni pasto.

Funzionano come i tickets cartacei, invece che essere emessi su carta, l’importo è accreditato al dipendente su una carta magnetica, la cui lettura avviene tramite terminale POS come avviene quando si utilizza il bancomat.

L’azienda che decide di passare per comodità e trasparenza fiscale ai tickets elettronici stipula il contratto con la società che si occupa dell’emissione dei tickets (esempio Postepay lunch, Day, Pellegrino card, ecc.).

Sottoscritto il contratto (tra il datore di lavoro e la società che si occupa dell’emissione dei buoni pasto) che stabilisce anche il valore col quale deve essere emesso ciascun buono pasto e la modalità di fruizione da parte del dipendente, la società emettitrice provvede alla consegna della card per ogni lavoratore e all’elenco dei negozi convenzionati al circuito.

Una volta consegnata la carta e accreditato il valore spettante al dipendente, questo può iniziare ad utilizzare l’importo disponibile per fare la spesa, ma, alla cassa, invece che dare il buono pasto cartaceo consegna la card elettronica.

Il terminale POS (installato presso i negozi convenzionati) leggendo il micrchip si collega in automatico al server della società che ha emesso i buoni e registra l’ammontare della spesa scalando l’importo dal saldo a disposizione del dipendente e le transazioni registrate costituiscono la base per la fatturazione dell’azienda e della società emettitrice i buoni.

La Legge 287, del 25.08.1991 (normativa sull’attività dei pubblici esercizi), si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo autorizzati.

Si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nel Dpcm 18.11.2005 e nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 – in attuazione dell’art. 144, 5^ comma, d. lgs. 50, del 18.04.2016, i soggetti intervenienti sono:

  • la società che gestisce i servizi sostitutivi di mensa – Società di emissione i buoni pasto;
  • gli esercizi convenzionati (anche il distributore automatico), i quali debbono stipulare apposita convenzione con la società di emissione i buoni pasto;
  • i datori di lavoro (clienti) pubblici o privati che acquistano i buoni pasto dalla società di emissione.

Tra i soggetti intervenienti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, occorre sottoscrivere:

  • un contratto di appalto tra la società di emissione e il datore di lavoro per i servizi sostitutivi di mensa, aggiudicato ai sensi dell’art.23, 1^ c., lett. b), d.lgs. 157/95;
  • ed una convenzione tra la società di emissione i buoni pasto ed i negozi convenzionabili (anche i distributori automatici).

 

 

Disciplina fiscale dei buoni pasto.

disciplina fiscale dei buoni pasto aziendaliVantaggi sia per l’azienda che per i dipendenti che li utilizzano

Per i lavoratori dipendenti i buoni pasto rappresentano un compenso in denaro e devono essere soggetti a tassazione Irpef quando questi superano la soglia di €.7,00 (elettronici) o
€. 5,29 (cartacei).

Per le aziende (datori di lavoro) il costo di acquisto è interamente deducibile ai fini Ires.

I buoni pasto sono dei documenti, che possono essere emessi in forma cartacea (ticket restaurant) o elettronica (card o badge), che hanno la funzione di mezzo di pagamento, in quanto danno al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati (ristoranti, mense, supermercati, distributori automatici, ecc) la somministrazione di pasti o prodotti alimentari, escludendo ogni prestazione in denaro.

I buoni pasto sono emessi con diverso valore, solitamente dai €. 2,00 ai €. 10,00 e sono acquistati dalle aziende (datori di lavoro) per essere offerti ai propri dipendenti per le spese che questi sopportano durante la pausa pranzo (i buoni pasto vengono utilizzati dalle aziende che non hanno una mensa aziendale).

 

Tassazione dei buoni pasto per il dipendente

tassazione dei buoni pasto dipendentiPer quanto riguarda la natura dei buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2010 ha chiarito che i buoni pasto sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura come ritenuto precedentemente, e quindi, non possono comunque essere convertiti in denaro.

Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore dipendente, questi devono essere sottoposti a tassazione Irpef, ai sensi dell’art.51 dpr 917/86.

 

Compensi in natura

L’articolo 51, 2^ c., dpr 917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a seguito della modifica introdotta dal comma 16, della L. 190/2014, che ha portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.
Stante questa disciplina fiscale, è necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket elettronico o €. 5,29 se cartaceo.

L’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente.

Ad esempio, quindi se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per
€.10,00 per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 3,00 al giorno sarà oggetto ti
tassazione in busta paga ai fini Irpef.

Importo tassato

In pratica, il lavoratore dipendente è chiamato a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale dei buoni pasto ricevuti e il valore soglia di € 7,00/€.5,29.

L’art. 51, 9^ c., dpr 917/86, stabilisce che l’ammontare dell’importo massimo giornaliero che non concorre a formare reddito (€ 7,00/€ 5,29) può essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Con tale disposizione il legislatore chiarisce che gli importi fissati nella lettera c) dell’art.51 del dpr 917/86 non sono da ritenere immodificabili, bensì soggetti ad aggiornamento in caso di aumento del costo della vita o svalutazione monetaria, al fine di rendere effettivo il valore del buono pasto ricevuto.

Per quanto riguardo il diritto a ricevere buoni pasto, si precisa che questi spettano a tutti i lavoratori, anche per quelli assunti a tempo parziale.

La R.M. n.118/E del 30.10.2006 ha stabilito che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano di buoni pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione di cui all’articolo 51, 2^ c., lettera c), dpr 917/86.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circ. 326/E/1997 e con la Circ. 188/E/1998, ha sancito che, per poter fruire della detassazione, i buoni pasto devono necessariamente essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

 

La disciplina previdenziale per i lavoratori

Il D.Lgs. n. 314/1997, modificando le norme del Tuir (art.48 Tuir – ora 51) riguardo la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha previsto l’allineamento della base imponibile fiscale con quella previdenziale.

Di conseguenza, l’erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all’importo giornaliero di €. 7,00 (buoni pasto elettronici) o €. 5,29 (buoni pasto cartacei), non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Soltanto eventuali importi di buoni pasto superiori alle soglie appena viste saranno computati per il calcolo degli oneri contributivi Inps e Inail del lavoratore dipendente.

 

Tassazione dei buoni pasto per l’azienda

Per l’azienda (datore di lavoro) che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo che sostiene è deducibile per competenza ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires/Irap). Questo significa che il costo relativo all’acquisto dei buoni pasto deve essere dedotto in riferimento al periodo d’imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

Il costo dei buoni pasto distribuiti ai dipendenti trova collocazione in bilancio nella voce B.7 (“Costi per servizi”), del conto economico, poiché trattasi non tanto di costi del personale, ma di costi relativi a prestazioni di servizi offerti al personale in forza all’azienda.

In merito alla totale deducibilità del costo di acquisto dei buoni pasto, con la Circ. 6/E/2009
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

“atteso che la fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, si ritiene che la limitazione della deducibilità al 75% (fissato per le spese di vitto e alloggio dall’art. 109, 5^ c., dpr 917/86), non sia applicabile alle spese sostenute dal datore di lavoro per il loro acquisto. Tali spese, infatti, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande”.

 

 

Disciplina Iva dei buoni pasto

Per quanto riguarda la disciplina Iva applicabile ai buoni pasto, in base alle modifiche intervenute ad opera dell’art. 83, comma 28-bis del D.L. 112/2008, dal 1° settembre 2008 le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’Iva (con aliquota del 4%) relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.

L’intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa
nazionale e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

Pertanto, i buoni pasto:

  • Per l’azienda (datore di lavoro) sono più economici rispetto all’emissione e stampa di quelli cartacei, più efficienti perché i dati e gli importi viaggiano sul POS e perché l’Iva relativa del 4% è detraibile e gli importi sono totalmente deducibili ai fini del reddito.
  • Per i dipendenti sono più facili e comodi da usare e sono più convenienti perché è aumentata la loro deducibilità a 7 euro. Cioè, per i dipendenti che ricevono i buoni pasto, tali tickets non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 7 euro.

Inoltre, è concessa l’esenzione dai contributi Inps. Cioè l’azienda non è obbligata a corrispondere gli oneri contributivi e previdenziali fino a 7 euro, che non costituisce un benefit per il dipendente e non concorre alla formazione del suo reddito fino a 7 euro.

Per le persone giuridiche Ires (datore di lavoro) i buoni pasto sono deducibili al 100% siano essi cartacei che elettronici. Secondo la Circ. 6/E del 03.03.2009, tale deducibilità si applica al “servizio sostitutivo di mensa” effettuato con i buoni pasto sia cartacei che elettronici, e al servizio di “mensa aziendale diffusa” erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettronica. N.B. le fatture del ristorante in nota spese sono deducibili solo al 75% mentre i buoni pasto al 100%.

Ai fini Iva, per le aziende l’Iva applicata sui buoni pasto elettronici è del 4%. L’Iva sui tickets restaurant è integralmente detraibile dall’azienda. Invece, l’Iva è indetraibile per le aziende che utilizzano il servizio dei tickets cartacei.

Per i professionisti l’Iva applicata del 10% è detraibile integralmente e nella dichiarazione dei reddit si può scaricare il 75% delle spese fino ad un massimo del 2% del fatturato (comprendendo anche le spese di albergo, trasferte, ecc.).

 

 

Perché convengono di più i buoni pasto elettronici

In Italia quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori usano i buoni pasto: un milione e 600mila lavoratori nel settore privato e 900mila nel pubblico.

Un mercato importante quello dei buoni pasto in Italia, con un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro, tanto da rappresentare lo 0,72% del prodotto interno lordo, con 190mila posti di lavoro creati tra lavoro diretto e indiretto.

“Il mercato del buono pasto in Italia è solido e sempre più moderno” ha dichiarato Emmanuele Massagli, presidente dell’Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto (Anseb).

E aggiunge:

“Il buono pasto è il benefit preferito dai lavoratori”.

Non a caso, viene usato dal 40% dei lavoratori costretti a mangiare fuori casa per lavoro. Nel 70% dei casi il buono viene speso in bar, gastronomie e ristoranti mentre, per il restante 30%, nella grande distribuzione.

Un guadagno anche per le attività commerciali interessate (negozi convenzionati, anche il distributore automatico). Ad oggi gli esercizi convenzionati sono circa 150mila e si stima che il 40% dei loro introiti derivino dall’utilizzo di questi tagliandi da parte dei lavoratori.

Con la detassazione fino a 7 euro del buono pasto elettronico (in vigore dal 1° luglio 2015) poi, Anseb ha calcolato un risparmio di 1,71 euro a pasto per il lavoratore. Che, a fine anno, può arrivare a circa 400 euro.

Oltre ad avere favorito una diminuzione degli abusi e aver velocizzato i tempi di pagamento per gli esercenti.

Ecco perché, negli ultimi 2-3 anni, è praticamente raddoppiato il ricorso ai buoni in formato elettronico, che ora rappresentano il 40% del totale. “Sarebbe però un errore fermarsi a questo punto”, spiega ancora Massagli.

L’obiettivo ora è promuovere la maggiore diffusione possibile dei buoni pasto, portando a 9 euro la soglia di defiscalizzazione e proteggendo gli esercenti da operatori scorretti, per esempio attraverso fondi di garanzia.

 

 

 

Nuove regola sui buoni pasto: DECRETO N.122/2017

Le nuove regole sui buoni pasto e i nuovi limiti di utilizzo sono contenute in Gazzetta Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 07/06/2017 N. 122, G.U. 10/08/2017.

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 – in attuazione dell’art. 144, 5^ comma, d.lgs. 50, del 18.04.2016, sono stati individuati:

  • gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;
  • le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;
  • il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

 

Nuove regole:

1) dalla data di entrata in vigore del provvedimento si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa;

2) l’emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

3) il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili;

4) i buoni – il cui valore sarà comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto;

5) i buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura:

«il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;

6) le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell’utilizzo;

7) il decreto, dopo aver individuato gli esercizi commerciali ove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto, sarà vietato

«pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».

 

Pertanto, dal 9 settembre 2017, in base alle disposizioni contenute nel Decreto 122/2017 sui buoni pasto, si hanno le seguenti novità:

  • possibilità di utilizzare per la spesa al supermercato un massimo di 8 buoni;
  • il decreto chiarisce quali sono gli esercizi presso i quali possono essere utilizzati ovvero dove puo essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, e cioè:

a) negli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (BAR E RISTORANTI) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) nelle mense aziendali;

c) negli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica,(MERCATI E SUPERMERCATI) dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114);

d) nei locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, 1^ c., L. 443/1985 (SPACCI AZIENDALI);

e) la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola;

f) nelle attività di Agriturismo;

g) nelle attività di Ittiturismo;

h) in locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

  • sono elencate dall’art. 4 del Decreto le principali caratteristiche dei buoni pasto che consentono al lavoratore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso;
  • i buoni pasto sono utilizzati da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo;
  • possono essere utilizzati anche dai collaboratori;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro;
  • I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
  1. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
  2. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
  3. il valore facciale espresso in valuta corrente;
  4. il termine temporale di utilizzo;
  5. uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
  6. la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare»;
  • Nei buoni pasto in forma elettronica l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nella tessera magnetica (o altro supporto informatico), di dati dell’utilizzo la data di ogni utilizzzo con il codice identificativo riconducibile al titolare stesso (in sostanza ad esempio inserendo ad ogni utilizzo il codice del ristoratore e il PIN segreto del cliente).

 

 

Norme e prassi di rifermento dei Buoni pasto

  • art.19 bis-1 dpr 633/1972 (n.37, Tabella A, parte II, dpr 633/1972); artt.3 e 22, dpr 633/1972;
  • art.51, 2^ c., lett. c), 917/1986; art.54, 5^ c., dpr 917/1986; art.109, 5^ c., dpr 917/1986;
  • art.95, 3^ c., ex art.62, 1^ c. ter, dpr 917/1986; art.75, 3^ c., L.413/1991;
  • art.1, L. 287/1991;
  • Dpr 696 del 21.12.1996;
  • Circ. 30 del 16.04.1992;
  • Circ. Inps 15 del 18.01.1994;
  • Circ. Inps 126 del 27.04.1994;
  • R.M. 49 del 03.04.1996;
  • Circ. 326 del 23.12.1997;
  • R.M. 63 del 17.05.2005;
  • DPCM 18.11.2005, n.20586;
  • R.M. 118 del 30.10.2006;
  • Circ. 6 del 03.03.2009;
  • Circ. IRDCEC 9/IR del 27.04.2009; R.M. 26 del 29.03.2010;
  • art.144 d.lgs. 50 del 18.04.2016;
  • decreto 122 del 07.06.2017.

 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122

Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00134) (GU n.186 del 10-8-2017) – Vigente al: 9-9-2017

 

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali puo’ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

 

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per attivita’ di emissione di buoni pasto, l’attivita’ finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita’ elencate all’articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;

d) per societa’ di emissione, l’impresa che svolge l’attivita’ di emissione di buoni pasto, legittimata all’esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita’ attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita’ elencate all’articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa’ di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa’ di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche’ il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e’ titolato ad utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 6.

 

Art. 3 Esercizi presso i quali puo’ essere erogato il servizio sostitutivo di mensa

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e’ erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l’attivita’ di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle societa’ semplici esercenti l’attivita’ agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti c.c.;

f) nell’ambito dell’attivita’ di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell’ambito dell’attivita’ di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attivita’ di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attivita’ di produzione industriale.

2. Ai fini delle attivita’ di cui al comma 1, resta ferma la necessita’ del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.

 

Art. 4 Caratteristiche dei buoni pasto

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

 

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa’ di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura

«Il buono pasto non e’ cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; puo’ essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

 

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e’ utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c) l’obbligo di firma del titolare del buono pasto e’ assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e’ riportata elettronicamente.

 

4. Le societa’ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono pasto.

 

Art. 5 Contenuto degli accordi

1. Gli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilita’ del buono pasto, relative alle condizioni di validita’, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

c) l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla societa’ emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l’indicazione del termine di pagamento che la societa’ emittente e’ tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell’osservanza di quanto disposto al comma 6 del presente articolo;

e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potra’ esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f) l’indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla societa’ emittente, ivi compresi quelli per l’espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la societa’ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano comunque un’offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la liberta’ della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.
3. Gli accordi stipulati tra la societa’ di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantita’ o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita’.
5. Ai fini dell’attuazione del comma 1, lettera c), e’ vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato piu’ elevato di quello stabilito dalla societa’ emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attivita’ necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
7. Nell’ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonche’ della valutazione di congruita’ delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della gara e abbiano un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con l’oggetto della gara.
8. E’ vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
9. Resta ferma la facolta’ dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.
10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma l’applicabilita’, ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e 2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa’ di emissione.

 

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il valore facciale del buono pasto e’ comprensivo dell’IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Le variazioni dell’IVA lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia’ stipulati, ferma restando la liberta’ delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l’equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Autorita’ nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della verifica dell’efficacia del medesimo.

3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400…

 

 

Art.144 (Servizi di ristorazione), D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), stabilisce che:

1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall’art.95, comma 3.

La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’art.34 del presente codice e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 08.11.2013, n. 128 nonché di cui all’art. 6, 1^ c., L. 18.2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si applica l’art.216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409- bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’art.19 legge 07.08.1990, n.241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

  1. il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
  2. la rete degli esercizi da convenzionare;
  3. lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
  4. i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
  5. il progetto tecnico.

 

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 – Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa sono definiti:

a) i requisiti delle societa’ di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

b) i requisiti degli esercizi commerciali;

c) i criteri per l’aggiudicazione delle gare;

d) le caratteristiche e la regolamentazione di utilizzo del buono pasto; In particolare il decreto in parola stabilisce quanto segue.

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalita’

1. Il presente decreto ha per oggetto l’attivita’ di emissione dei buoni pasto, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto, nonche’ i rapporti tra le societa’ di emissione e gli esercizi convenzionati, per assicurare l’efficienza e la stabilita’ economica del mercato dei buoni pasto, garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un efficiente servizio ai consumatori.

 

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per attivita’ di emissione di buoni pasto, l’attivita’ finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate dagli esercizi elencati all’art. 4;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

d) per società di emissione, l’impresa che svolge l’attivita’ di emissione di buoni pasto;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi, elencati all’art. 4, che, in forza di apposita convenzione con la societa’ di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa’ di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

g) per valore facciale, il valore della prestazione, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

 

 

Art. 3. Requisiti delle societa’ di emissione

1. L’attivita’ di emissione di buoni pasto e’ svolta esclusivamente da societa’ di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro.

2. Le societa’ di cui al comma 1 hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attivita’ finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni
pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

3. Il bilancio delle societa’ di cui al comma 1 deve essere corredato dalla relazione nella quale una societa’ di revisione iscritta nell’elenco di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una societa’ di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.

4. Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che: 1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita’ o
decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; 2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorita’ giudiziaria ai sensi della L. 27.12.1956, n.1423 o della L. 31.05.1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione; 3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16.03.1942, n. 267;

c) alla reclusione per delitti contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Le pene previste dal comma 4, punto 3, lettere a) e b), non rilevano se inferiori ad un anno.

6. Le societa’ di cui al comma 1 possono svolgere l’attivita’ di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attivita’ trasmessa ai sensi dell’art. 19 della L. 7.08.1990, n.241,
come sostituito dall’art. 3, 1^ c., della L. 14.05.2005, n. 80, al Ministero delle attivita’ produttive, sotto la responsabilita’ dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.

7. Le imprese attive nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’UE possono esercitare l’attivita’ di cui al comma 1 se a cio’ autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

 

Art. 4. Requisiti degli esercizi

1. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono erogati dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita’:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25.08.1991, n.287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonche’ da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’art. 5, 1^ c., della L. 8.08.1985, n.443, nonche’ dagli esercizi di vendita di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

2. Resta fermo il possesso dell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della L. 30.04.1962, n.283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio.

 

Art. 5. Requisiti dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
  1. consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
  2. costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;
  3. sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  4. non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
  5. sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

 

2. I buoni pasto devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa’ di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, nè cedibile nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».

 

3. Le societa’ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono pasto.

 

Art. 6. Criteri per l’aggiudicazione delle gare

1. Gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicati ai sensi dell’art. 23, 1^ comma, lettera b), del d.lgs. 17.03.1995, n.157, privilegiando la garanzia e la qualita’ della prestazione mediante la valutazione dell’aspetto tecnico ed economico dell’offerta.

2. L’offerta e’ valutata sulla base dei criteri indicati all’art.53, 1^ c., lettera a), della direttiva 31.03.2004, n.2004/18/CE.

3. L’offerta e’ valutata sulla base dei seguenti criteri:

 

a) prezzo. Il punteggio massimo e’ attribuito all’offerta con il prezzo piu’ basso.

Alle altre offerte e’ attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e’ moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1.

Ai suddetti prezzi si applica l’imposta sul valore aggiunto.

Fattore ponderale: 30-40; b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo e’ attribuito all’offerta che prevede da parte della societa’ di emissione il rimborso del buono pasto piu’ elevato all’esercizio convenzionato. Alle altre offerte e’ attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato e’ moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1.

Fattore ponderale 15-30; c) progetto tecnico. Il punteggio massimo e’ attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente.

Fattore ponderale 0-20; d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo e’ attribuito all’impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell’art. 9 del presente decreto.

Fattore ponderale: 1-10; e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo e’ attribuito all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior numero di convenzioni con esercizi.

La stipula del contratto e’ subordinata alla circostanza che l’impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta.

Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione e il servizio viene affidato all’impresa che la segue in graduatoria.

Alle altre offerte e’ attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo.

Fattore ponderale: 5-35. 4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi e’ pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte.

 

5. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.

 

Art. 7. Modalità per garantire il valore della prestazione

1. I datori di lavoro, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

2. Il valore assunto a base d’asta per le gare non puo’ essere inferiore al valore facciale del buono pasto.

3. Il valore facciale del buono pasto e’ comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l’intervento di intermediari professionali.

 

 

Art. 8. Convenzioni
1. Le convenzioni stipulate tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili di cui all’art. 4 contengono:

a) l’indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validita’ ed ai limiti di utilizzo, nonche’ ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme:

d) l’indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa’ di emissione;

e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate e modificate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

 

Art. 9. Termini e ritardi di pagamento

1. Il termine massimo per il pagamento dei buoni pasto da parte dei clienti alle societa’ di emissione e’ fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.

2. Il comma 1 si applica anche al pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle societa’ di emissione.

3. In caso di mancato pagamento entro i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all’art.5, 1^ c., del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

4. Le parti, nella propria liberta’ contrattuale, possono stabilire termini superiori rispetto a quelli legali di cui ai commi 1 e 2 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti presso il Ministero delle attivita’ produttive dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese di emissione, degli esercizi convenzionabili e dei datori di lavoro.

 

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Le societa’ in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle prescrizioni del medesimo entro dodici mesi.

2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle previsioni in esso contenute entro dodici mesi.

 

 

Art. 285 (Servizi sostitutivi di mensa) (d.P.C.M. 18 novembre 2005)

stabilisce quanto segue:

1. L’attivita’ di emissione di buoni pasto, consistente nell’attivita’ finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e’ svolta esclusivamente da societa’ di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attivita’ finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Il bilancio delle societa’ di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis c.c..

 

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione Europea possono esercitare l’attivita’ di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell’art. 19 della L. 7.08.1990, n.241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

 

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attivita’:

  1. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25.08.1991, n.287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonche’ da mense aziendali ed interaziendali;
  2. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’articolo 5, 1^ c., della Legge 8.08.1985, n. 443, nonche’ dagli esercizi di vendita di cui al d.lgs. 31.03.1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

 

4. I buoni pasto:

a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle societa’ di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche’ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

 

5. I buoni pasto riportano:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa’ di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non e’ cumulabile, ne’ cedibile ne’ commerciabile, ne’ convertibile in denaro; puo’ essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».

 

6. Le societa’ di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilita’ del buono pasto.

 

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell’articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

 

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione e’ sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando.

La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

 

9. Gli accordi stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

a) l’indicazione del termine di pagamento da parte della societa’ di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilita’ del buono pasto, relative alle condizioni di validita’ ed ai limiti di utilizzo, nonche’ ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l’indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle societa’ di emissione;

e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potra’ validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate. Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

 

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa’ di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attivita’ contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita’ del buono pasto per l’intero valore facciale.

 

11. Il valore facciale del buono pasto e’ comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia’ stipulati.

 

 

Legge 25 agosto 1991, n. 287 – Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi. (GU n.206 del 3-9-1991)

note: Entrata in vigore della legge: 18-9-1991.

 

Art. 1. Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse

1. La presente legge si applica alle attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica altresi’ alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

 

 

Disciplina IVA – Dpr 633/72

Secondo l’art. 19-bis1 dpr 633/72 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) – Testo in vigore dal: 12-8-2018,

1^ comma. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 19: ………. f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;

Il nr. 37 Tabella A – Parte II allegata Dpr 633/72, indica i Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%:

“somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.

 

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Secondo l’art. 75, 3^ c., L. 413, 30.12.1991 – Testo in vigore dal: 1-1-1992 …..

3. L’aliquota dell’IVA del 4% di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al dpr 633/1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche’ siano commesse da datori di lavoro.

Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

 

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Secondo l’art. 3 dpr 633/72 (Prestazioni di servizi) – Testo in vigore dal: 6-12-2017 ……..

2^ comma. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: ……. 4) le somministrazioni di alimenti e bevande.

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Secondo l’art. 22 dpr 633/72 (Commercio al minuto e attivita’ assimilate) – Testo in vigore dal: 12-8-2018

1^ comma. L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: ……. 2) per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

 

 

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Dpr 696/1996 – Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Art. 1 Dpr 696, 21.12.1996 (Operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale) – Testo in vigore dal: 21-2-1997

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del dpr 633/72, e successive modificazioni, per le quali non e’ obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, L.413/91, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della L.249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983, con l’osservanza delle relative discipline.

2. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8 DM 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita’ previste dal DM 30 marzo 1992.
Art. 2 Dpr 606/1996 (Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione) – Testo in vigore dal: 12-8-2018

1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni: …..

i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche’ in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza.

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Dpr 917/86 TUIR – Disciplina imposte sui redditi

Secondo l’art. 51, 2^ c., lett. c), dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) – Testo in vigore dal: 1-1-2018
2^ comma. Non concorrono a formare il reddito: …..

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche’ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese  in forma elettronica, le prestazioni e le indennita’ sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita’ produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

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Art. 54 5^ c., dpr 917/86 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) – Testo in vigore dal: 15-8-2017

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

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Art. 95, 2^ c. dpr 917/86 (Spese per prestazioni di lavoro dipendente) – Testo in vigore dal: 2-12-2005

…… 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita’ dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

***

Art. 109 5^ c. dpr 917/86 (Norme generali sui componenti del reddito d’impresa) – Testo in vigore dal: 1-3-2017 …….

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita’ sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita’ o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Se si riferiscono indistintamente ad attivita’ o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita’ o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente.

Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

 

…continua nella 2a parte, relativa a prassi e pareri dell’AdE relativi ai buoni pasto elettronici >> 

 

approfondimento sui buoni pasto elettronici

 

Antonino Pernice

21 settembre 2018

 

 

 

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