L’Agenzia delle Entrate deve rispettare i tempi di notifica delle cartelle esattoriali di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973

Qual è la vera natura dei termini tributari? E’ ancora ammissibile, nell’anno 2018, che per il contribuente i termini siano perentori e passibili di sanzioni mentre invece per l’Amministrazione Finanziaria siano solo ordinatori? È ancora sostenibile una così grande asimmetria a favore di una delle due parti?

Il termine di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973 è solamente ordinatorio, lo ha stabilito da tempo l’articolo 28 della legge 449 del 27/12/1997.

Lo sappiamo bene…ma è ancora così?

Beh… stanno avanzando una serie di dubbi…

Diversi aspetti fanno pensare che i contribuenti che ricorrono in Commissione Tributaria potrebbero sperare di vincere il contenzioso tributario.

Quali i motivi? Li ha individuati il Dott. Marco Ertman in un articolo per Commercialista telematico al quale si rimanda per avere un approfondimento completo.

Ma vediamo molto sinteticamente quali gli argomenti che portano al nostro ragionamento.

L’articolo 28 della Legge 449/1197 (quasi) testualmente così recita:

Il primo comma dell’articolo 36-bis D.P.R. 600… attenzione…: “…nel testo da applicare sino alla data stabilita nell’articolo 16 del decreto legislativo 241/1997…deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.”

Uno dei punti da chiarire è quindi se le modifiche apportate da una versione all’altra che si sono succedute nel tempo dell’articolo 36-bis siano così rilevanti che quando la norma interpretativa ha chiarito che “il testo di applicare sino alla data stabilita articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 97 numero 241“, comporti che tale interpretazione fosse legata SOLO alla passata versione della norma dell’articolo 36bis.

Ad esempio occorre considerare che il novellato articolo 36-bis prende forma d’altro rispetto all’accertamento ordinario, non ne costituisce più una sotto categoria.

Qual è la vera natura dei termini tributari?

E’ ancora ammissibile – nell’anno 2018 – che per il contribuente i termini siano perentori e passibili di sanzioni mentre invece per l’Amministrazione Finanziaria siano solo ordinatori?

È ancora sostenibile una così grande asimmetria a favore di una delle due parti?

L’articolo 152 del codice di procedura civile spesso richiamato da chi vuole sostenere la natura ordinatoria  dei termini di cui all’art. 36-bis esplica i suoi effetti anche al di fuori del processo civile?

Il Consiglio di Stato e la Cassazione non sembrano sostenere tali tesi; addirittura la Corte Costituzionale ci aiuta nell’interpretazione favorevole al contribuente; idem le commissioni di merito: a ben vedere NELL’ATTUALE VERSIONE dell’art. 36-bis del DPR 600/1973 la finalità della norma è espressa dallo stesso legislatore che scrive: “…per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.

Se la ratio legis è questa la finalità è rispettata solo se l’esito della liquidazione automatizzata è effettivamente comunicata al contribuente prima dell’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, esattamente come indicato dalla norma.

Insomma, cominciano essere diversi i punti che fanno pensare che sia possibile una diversa interpretazione della natura ordinatoria del termine previsto articolo 36-bis/600.

Potrebbe benissimo essere un punto da inserire nei prossimi ricorsi in commissione tributaria.

Tutto questo viene trattato approfonditamente in un ottimo articolo di 17 pagine predisposto dal bravissimo Dott. Marco Ertman, in un articolo per CommercialistaTelematico dal titolo “Nuovo fronte difensivo per le cartelle notificate oltre l’inizio del periodo di trasmissione della dichiarazione successiva“. In pratica per il ricorso – esagerando un po’ – potremmo dire che basterebbe un copia e incolla dell’articolo…

Roberto Pasquini

31 luglio 2018