Disciplinato dall’Agenzia delle Entrate l’accesso, per il solo periodo di imposta 2017, al regime premiale per 155 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi sia alle attività di impresa che di lavoro autonomo (studi con doppio quadro contabile), per i quali risultano approvati determinati indicatori di coerenza economica
L’art.10, comma 9, del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispone, a partire dal periodo di imposta 2011, limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, a condizione che gli stessi soggetti:
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Tale disposizione prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:
- sono preclusi gli accertamenti di tipo “analitico – presuntivo”;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento