Distribuzione sovrapprezzo, azioni e abuso del diritto

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 31 agosto 2018

Se l'Amministrazione Finanziaria sostiene che una operazione è priva di un apprezzabile motivo, a parte il risparmio fiscale, essa deve pur sempre dimostrare che tale risparmio fiscale vi è stato. Due sono gli elementi tipici della fattispecie di abuso del diritto: l'utilizzo di una norma a fini distorti ed il risparmio fiscale che ne consegue. Entrambi questi elementi tipici devono essere provati dall'Amministrazione finanziaria, dopo di che spetterà al contribuente dimostrare che, al contrario, l'operazione effettuata aveva un suo senso ed una sua giustificazione logica, in base a normali criteri di gestione aziendale o finanziaria

Se l'Amministrazione Finanziaria sostiene che una operazione è priva di un apprezzabile motivo, a parte il risparmio fiscale, essa deve pur sempre dimostrare che tale risparmio fiscale vi è stato. Due sono gli elementi tipici della fattispecie di abuso del diritto: l'utilizzo di una norma a fini distorti ed il risparmio fiscale che ne consegue.

Entrambi questi elementi tipici devono essere provati dall'Amministrazione finanziaria, dopo di che spetterà al contribuente dimostrare che, al contrario, l'operazione effettuata aveva un suo senso ed una sua giustificazione logica, in base a normali criteri di gestione aziendale o finanziaria.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 829/4/18 del 26.04.2018, ha risolto un complesso contenzioso in tema di distribuzione del sovrapprezzo azioni e possibile contestazione di abuso del diritto.

Nel caso di specie ad una società era stato notificato un avviso di accertamento, nella sua qualità di società incorporante.

Con l'avviso di accertamento in questione l'Amministrazione finanziaria provvedeva a recuperare a tassazione, ai fini IRES, gli interessi passivi dedotti dalla società nell'anno di imposta 2007 per € 1.584.202,00.

La società contribuente aveva intrapreso laprocedura di accertamento con adesione, che però non aveva avuto esito positivo, pur avendo comunque l’Agenzia ridotto la pretesa in via di autotutela.

In sostanza si era verificato che, con una delibera assembleare, il socio azionista unico della società, aveva chiesto il rimborso di parte della riserva sovrapprezzo azioni per € 25.000.000,00.

Per corrispondere questa somma la società contribuente aveva ottenuto un prestito da una società olandese del medesimo gruppo, Prestito poi integralmente rimborsato nei primi mesi del 2009.

L'Agenza delle Entrate aveva dunque individuato in tale operazione una condotta abusiva, affermando che, mentre gli interessi passivi sul prestito erano interamente deducibili in Italia, gli interessi attivi pagati in Olanda al soggetto finanziatore scontavano invece una tassazione agevolata, laddove peraltro, secondo la stessa Amministrazione, l'operazione non rispondeva a nessuna valida ragione gestionale-economica.

La società presentava quindi ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale