La legge di conversione del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), mediante l’introduzione di un nuovo articolo, estende anche al 2018, le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
Va ricordato che :
• con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014;
• con il successivo decreto del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione;
• il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016, così come il decreto del 9 agosto 2017 con riferimento al 2017.
La normativa di riferimento
L’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati diversi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze tra i quali quello del 25 giugno 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, co. 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e del 19 ottobre 2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confr