Decreto dignità: compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione anche per il 2018

di Federico Gavioli

Pubblicato il 27 agosto 2018

La legge di conversione del decreto dignità estende anche al 2018 la possibilità di compensare debiti tributari con crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; è così nuovamente prorogata la disposizione introdotta nel 2014 per far fronte all’ormai cronico ritardo del pagamento dei debiti commerciali da parte della P.A.

evoluzione Commercialista TelematicoLa legge di conversione del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), mediante l’introduzione di un nuovo articolo, estende anche al 2018, le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Va ricordato che :
• con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014;
• con il successivo decreto del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione;
• il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016, così come il decreto del 9 agosto 2017 con riferimento al 2017.

La normativa di riferimento

L’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati diversi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze tra i quali quello del 25 giugno 2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, co. 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e del 19 ottobre 2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confr