Con l’ordinanza n. 12696 del 23 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che
“la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli ”standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente”(Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009),
annullando l’avviso di accertamento, che invece aveva trovato conferma davanti la CTR.
Contraddittorio e studi di settore - Brevi note
Come affermato dalla più autorevole dottrina[1], la funzione del contraddittorio
“è fondamentale,