La Cassazione ha recentemente ribadito che il maggior valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’ imposta di registro non rileva sulle imposte dirette neanche per il passato
Con l’ordinanza n. 9513 del 18 aprile 2018 gli Ermellini hanno ribadito che il maggior valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’ imposta di registro non rileva sulle imposte dirette neanche per il passato.
Norma
L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015, in G.U. n.220 del 22 settembre 2015, norma entrata in vigore il 7 ottobre 2015, è intervenuto sulla prassi degli uffici di rettificare, per quel che qui ci interessa[1], ai fini reddituali, la plusvalenza dichiarata a seguito di cessione di un bene immobili – art. 67, del T.U.n.917/86 – sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n.131/86.
Il nuovo dettato normativo prevede che “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche’ per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è p