L’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, o loro familiari, allorché, in assenza di prova contraria, risulti dimostrata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione
L’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie di conti correnti bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, o loro familiari, allorché, in assenza di prova contraria, risulti dimostrata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15875 del 15/06/2018, ha chiarito quali sono i presupposti di legittimità delle indagini finanziarie e quali i casi in cui è legittimo estendere l’indagine dai conti dei soci (o loro familiari) a quelli della società.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, che determinava maggiori ricavi (per milioni di euro), confermava l’annullamento dell’atto impositivo.
Il giudice d’appello, dopo la premessa che l’accertamento era stato compiuto ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aveva infatti ritenuto infondata la pretesa dell’Ufficio, in quanto:
- l’attività di controllo (svoltasi in due distinte fasi, nel 2000 e nel 2001) era stata generica, non essendo stato compiuto alcun riscontro, nella contabilità, tra gli importi rilevati e quelli contabiliz