La Corte di Cassazione ha confermato che le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto a controllo, “ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento”…
Con l’ordinanza n. 8890 dell’11 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che le garanzie previste dall’art. 12 della L. n. 212/2000 sono assicurate esclusivamente al contribuente sottoposto a controllo,
“ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento”.
Le garanzie dello Statuto del Contribuente non si estendono a terzi
La tematica non è nuova ma sempre interessante. Già con la sentenza n. 25515 del 13 novembre 2013 (ud. 21 ottobre 2013) la Corte di Cassazione ha legittimato l’accertamento effettuato avvalendosi di un pvc redatto nei confronti di terzi, per il quale l’Amministrazione finanziaria non ha rispettato il termine dei 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente[1].
La Corte prende le mosse dal pronunciamento a SS.UU. (sent. n. 18184/2013), con cui è stato definito il contrasto insorto fra diversi indirizzi in ordine agli effetti del mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del pro