Rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. Per privare il costo del requisito dell’inerenza occorre che l’atto da cui derivano spese dichiarate deducibili ma ritenute eccessive rispetto alle controprestazioni offerte o promesse sia corredato da elementi rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale. Deve ritenersi che l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non possa spingersi fino al punto di sindacare scelte che riflettono valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore
INERENZA
In tema di imposte sui redditi delle società, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all’art. 75, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all’attività d’impresa propriamente detta, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a tale attività[1], e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la nozione di inerenza implica quella di congruità, sicché deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti.
Un costo, pertanto, non è deducibile se non è funzionale all’attività della impresa, ed è inerente nella misura in cui può dirsi congruo[2].
È inerente ogni costo riconducibile «all’ordinario esercizio dell’attività di impresa».
Inerente è cioè quel costo che «… appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto». Non è inerente tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, del socio o del terzo.
Se la spesa è «astrattamente» riconducibile all’attenzione dell’impresa, sarà il fisco, che intende disconoscere l’entità del costo, che deve fornire la relativa dimostrazione in giudizio. Più precisamente, occorre distinguere tra «beni normalmente necessari e strumentali» e «beni non necessari e strumentali», ponendosi a carico del contribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa seconda evenienza. I costi ripresi a tassazione sono pienamente inerenti in quanto rientranti nella strategia commerciale della società (CAS 12-02-2013 n. 3340 sez. T).
L’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) D.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa -, sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.[3]
ONERE PROBATORIO
Spetta al contribuente[4] l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili, ed a tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di costi antieconomici, sproporzionati ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
L’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità[5] e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria chieda conto dei criteri e delle modalità di suddivisione di tali spese, il contribuente controllato dovrà, dunque, produrre la documentazione giustificativa[6], che ne provi certezza ed effettività, pena la indeducibilità del costo.
La prevalenza dell’interesse del gruppo, su quello della singola società, è questione di rilievo sia civilistico, che tributario, stante l’esigenza dell’erario ad una corretta allocazione