Segnaliamo un recente ed importante intervento della Corte Costituzionale a favore del contribuente: in caso di esecuzione tributaria coattiva deve essere garantito al contribuente debitore il diritto di difesa di fronte al giudice competente
La Corte Costituzionale, su istanza del Tribunale di Sulmona e di Trieste, è stata chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. dell’art. 57, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non ammetteva l’opposizione ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per la pignorabilità dei beni.
Nello specifico, l’opposizione all’esecuzione si pone nell’ordinamento come “un incidente” nel processo esecutivo, che dà luogo ad un autonomo giudizio in cui si contesta il diritto della parte istante ad agire in executivis, l’esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l’idoneità soggettiva del titolo esecutivo